Oggi, 20 febbraio 2025, si è chiuso il confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative (art. 5, c.3, lett. h), CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021). 

Il Direttore generale per il personale scolastico, Dott.ssa Maria Assunta Palermo, con riferimento ai due incontri svolti con le OO.SS., ha infatti inviato alle stesse una comunicazione nella quale ritiene chiuso il confronto, allegando, inoltre, la versione definitiva dei Criteri i generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici. 

L’ANP, purtroppo, constata la permanenza delle criticità già evidenziate durante gli incontri del 9 gennaio e del 28 gennaio 2025. Abbiamo in più occasioni chiesto maggiore attenzione per le esigenze dei dirigenti scolastici, con particolare – sia pur non esclusivo – riferimento ai colleghi che prestano servizio a grandi distanze dagli affetti familiari. Rileviamo che l’Amministrazione, nel verbale conclusivo del confronto, pur ribadendo l’importanza del dialogo con le OO.SS. – di cui, peraltro, non abbiamo mai dubitato –, riafferma l’esigenza di mantenere fermi alcuni punti di distanza dalle medesime. 

Rispetto alle precedenti bozze, la versione definitiva contiene pochi elementi di novità. Riteniamo palpabile la discriminazione dei dirigenti scolastici rispetto agli altri dirigenti dell’area “Istruzione e Ricerca” che godono di previsioni ben più favorevoli: 

  1. Destinatari e requisiti d’accesso 

L’accesso al lavoro agile risulta irragionevolmente precluso a coloro che non hanno terminato il periodo di formazione e prova. Il fondamento dell’accesso al lavoro agile risiede, infatti, nella conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di vita e non ci sono motivi per negare tale conciliazione ai colleghi neo immessi in ruolo che, anzi, potrebbero averne più bisogno proprio durante la fase iniziale del distacco dai loro cari. 

2. Attività che possono svolgersi da remoto 

Non è stata presa in considerazione la proposta di ANP volta a riassumere le attività che possono svolgersi da remoto in quelle “che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali” con la sola esclusione degli scrutini, degli esami conclusivi dei percorsi scolastici e di tutto ciò che la normativa prevede che debba svolgersi in presenza. Tale espressione, infatti, sarebbe risultata esaustiva e non avrebbe necessitato di ulteriori declinazioni. Il testo definitivo, invece, contiene un improprio elenco di attività che potrebbe prestare il fianco a dubbi interpretativi e a contenziosi. 

3. Durata dell’accordo e modalità di svolgimento 

Come nelle precedenti bozze, anche il testo definitivo prevede modalità di svolgimento molto poco favorevoli, con l’effetto di vanificare l’istituto. Si conferma, infatti, la previsione della modalità agile per sole quattro giornate al mese, con la concessione della quinta giornata nei mesi con cinque settimane; definizione, fra l’altro, poco chiara dal momento che nessun mese, a rigore, contiene cinque settimane. Si prevede, inoltre, che almeno tre giorni alla settimana siano svolti in presenza, salvo che nei periodi di sospensione delle attività didattiche nei quali la fruizione potrà essere cumulativa. 

Naturalmente, accogliamo positivamente l’introduzione di una deroga per cui le giornate mensili potranno essere innalzate a sette su specifica richiesta del dirigente scolastico, se ritenuta accoglibile dal direttore dell’USR. Inoltre, le giornate mensili potranno essere ulteriormente incrementate a favore dei dirigenti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute o anche per quelli che si trovassero in condizione di particolare necessità, non coperte da altre misure. 

Osserviamo, però, che le suddette modalità sono considerevolmente distanti dalla definizione di lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e dal CCNL di Area come “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro”. Lungi dal considerarlo una fra le tante declinazioni, tale istituto viene invece ridotto a possibilità principalmente destinata ai lavoratori che versano in circostanze di grave difficoltà. Questo travisamento dell’istituto del lavoro agile è confermato dalla scelta di impedire il cumulo delle giornate mensili concesse, se non durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in cui la presenza fisica del dirigente è ritenuta meno importante. Si finisce così per confondere la modalità del lavoro agile – introdotta per ben altre finalità – con la fruizione di un periodo di permesso retribuito o delle ferie. 

4. Fasce di contattabilità e tempi di riposo 

La definizione della fascia di contattabilità è stata migliorata nel testo definitivo, ma resta comunque estesa all’intera durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità. Nelle scuole aperte fino alle 23 – evenienza che si verifica in quelle con corsi serali – il dirigente dovrebbe dunque essere contattabile fino a quell’ora, introducendo così elementi di grave disparità all’interno della categoria. Tacciamo dei convitti. Ciò frustra del tutto il diritto alla disconnessione e le naturali esigenze di riposo dei dirigenti scolastici, in contrasto con quanto previsto dallo Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della Funzione Pubblica del 12 novembre 2021. Nulla, inoltre, continua a dirsi sulle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 

In sintesi, ad avviso dell’ANP, l’istituto del lavoro agile risulta compresso e distorto rispetto alle sue finalità di legge. Il Ministero, nel limitare il diritto alla fruizione da parte dei dirigenti scolastici della modalità del lavoro agile, dimostra de facto di ritenere la loro presenza a scuola fondamentale per assicurare l’efficacia della gestione, considerandola derogabile solo in casi molto particolari.