Con il Decreto Ministeriale n. 218 dell’11 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ridefinito in modo organico la disciplina degli esami di idoneità, introducendo importanti novità sia di carattere procedurale che sostanziale.
Il provvedimento entra in vigore nel presente anno scolastico e comporta la disapplicazione integrale del D.M. 8 febbraio 2021, n. 5 che fino a oggi ha regolato la materia.
Il nuovo decreto si inserisce nel solco tracciato dal decreto-legge n. 45/2025, convertito dalla legge n. 79/2025, che aveva già posto le basi per un rafforzamento dei controlli e per il contrasto ai fenomeni distorsivi nel sistema dell’istruzione, con particolare riferimento ai cosiddetti “diplomifici”.
Le disposizioni più significative riguardano il secondo ciclo di istruzione:
- L’articolo 4, comma 1, recepisce quanto stabilito dall’articolo 192, comma 4, del d.lgs. 297/1994, come modificato dal decreto-legge n. 45/2025: lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per cui ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Si tratta di una limitazione sostanziale rispetto alla previgente disciplina, volta a garantire un percorso formativo più solido e a contrastare il conseguimento di diplomi attraverso scorciatoie formative
- Viene rivista anche la composizione delle commissioni quando l’esame si riferisce a due anni di corso: in questo caso l’istituzione scolastica deve segnalare tempestivamente la situazione all’Ufficio scolastico regionale che provvede alla nomina di un presidente esterno, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni viciniori. Tale previsione risponde all’esigenza di assicurare maggiore trasparenza e terzietà nella valutazione, in coerenza con l’esigenza di contrastare il deprecabile fenomeno del “diplomifici”
- L’articolo 7 introduce inoltre un sistema di vigilanza rafforzato: i presidenti delle commissioni devono inviare agli Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione sugli esami nei quali emergano eventuali violazioni, per consentire una corretta e uniforme applicazione delle norme.
Evidenziamo, infine, che le novità non toccano gli esami preliminari – previsti dall’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 62/2017 e disciplinati annualmente dall’Ordinanza sugli esami di fine ciclo – che consentono ai candidati esterni di sostenere prove relative a più anni al fine di accedere all’esame di maturità. Di fatto rappresenta una via alternativa che può consentire allo studente un considerevole recupero in vista del conseguimento del diploma, ridimensionando l’efficacia complessiva dell’intervento riformatore. Chiediamo, pertanto, che il Ministero valuti anche un intervento integrativo sulla disciplina degli esami preliminari.
Ricordiamo agli iscritti che è in programma a breve il webinar “Non solo scrutini: una mappa degli esami scolastici” durante il quale saranno approfondite le questioni connesse all’argomento.
