Il 5 marzo 2026 l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha adottato la Raccomandazione n. 2/2026, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e comunali. Il provvedimento, riferisce il Garante, nasce da numerose segnalazioni di famiglie di alunne e alunni con disabilità non autosufficienti – per i quali l’assistenza igienico-personale è formalmente prevista nel PEI, nel Progetto di Vita o nei piani assistenziali individuali – che non riceverebbero un supporto adeguato durante l’orario scolastico.

La Raccomandazione ricostruisce il piano normativo e contrattuale in materia. Esso risulta chiaro e cristallino, come da sempre sostenuto dall’ANP. Infatti, l’assistenza igienico-personale prevista nei documenti individualizzati è una prestazione essenziale e immediatamente esigibile: la sua omissione integra discriminazione indiretta (Cass. civ., sez. III, n. 32431/2025) e mancato accomodamento ragionevole ai sensi dell’articolo 5-bis della L. n. 104/1992, del D.lgs. n. 66/2017 e della Convenzione ONU CRPD (ratificata con L. n. 18/2009). Lo stesso CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, inoltre, attribuisce espressamente ai collaboratori scolastici l’ausilio materiale non specialistico per l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità: si tratta, pertanto, di mansioni ordinarie, non di interventi straordinari. Infine, la nota MIUR n. 3390/2001 – ancora efficace – fissa in capo al dirigente la responsabilità di garantire l’assistenza attraverso ogni possibile forma di organizzazione del lavoro.

Il Garante invita tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali, paritarie e comunali all’adozione “di misure organizzative strutturate e permanenti, anche attraverso accomodamenti ragionevoli, affinché sia garantita, senza eccezioni e senza ritardi, l’assistenza igienico-personale alle alunne e agli alunni con disabilità non autosufficienti per i quali tale necessità sia prevista nei PEI, nei piani riabilitativi individualizzati, nel Progetto di Vita o nei piani assistenziali di riferimento, sia durante l’orario scolastico sia durante le attività educative e ricreative, extra-scolastiche, svolte sotto l’egida degli istituti stessi”.

Per agevolare la presa in carico degli aspetti organizzativi, ricordiamo ai colleghi di:

  • verificare e aggiornare il Piano per l’Inclusione (articolo 8, comma 1, D.lgs. n. 66/2017 e s.m.i.), assicurando che contempli procedure chiare per l’assistenza igienico-personale
  • individuare formalmente il personale incaricato, prevedendo sostituzioni in caso di assenza
  • documentare le misure adottate, anche in vista di eventuali controlli o interventi istituzionali che il Garante si è espressamente riservato nei casi di persistente inadempienza
  • predisporre l’adeguata sorveglianza sanitaria per il personale incaricato dell’igiene personale.

Accogliamo favorevolmente ogni atto che ricordi gli obblighi contrattuali del personale e che offra ai dirigenti un ulteriore argomento per pretenderne il rispetto, ribadendo altresì l’esistenza di diritti immediatamente esigibili da parte degli alunni con disabilità.

Spetta ai colleghi la responsabilità organizzativa su tale questione, pur nella consapevolezza che la carenza di organico ATA possa inficiare i processi inclusivi. Chiediamo a tal fine interventi concreti: la revisione dei criteri di determinazione di detto organico facendo riferimento alla presenza di alunni con disabilità non autosufficienti come parametro di calcolo aggiuntivo a quello già previsto dalla norma; garanzie di continuità del servizio in caso di assenza del personale, con apposite deroghe alle procedure ordinarie di convocazione del supplente.

Su temi di tale rilevanza l’ANP continuerà a portare le proprie istanze in tutte le sedi opportune.