La Corte Costituzionale con due attese sentenze ha dichiarato incostituzionale lo spoil system dei direttori generali dello Stato e delle Regioni.
«A coronamento di una lunga battaglia – ha dichiarato Giorgio Rembado -, condotta in prima linea e nella prima fase in modo solitario dalla nostra Federazione Funzione Pubblica della CIDA, per la tutela dell’autonomia del dirigente nei confronti dell’invasione da parte dei vertici politici delle amministrazioni, giungono al fine le sentenze della Consulta.
Viene così resa giustizia ai singoli ricorrenti colpiti dallo spoil system e viene rafforzato il principio della separazione dei poteri tra la politica e la gestione che da oggi in avanti non potrà più essere misconosciuto da parte delle maggioranze politiche degli esponenti di governo sia in sede nazionale che locale.»
Si riportano di seguito gli estratti delle decisioni assunte dalla Corte.
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SENTENZA N. 103
«LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato), nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».
SENTENZA N. 104
«LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005), e dell’articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall’incarico;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall’insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto».