Pubblichiamo in allegato il testo integrale della sentenza n. 13424/08 del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con la quale è stato accolto il ricorso presentato avverso le illegittime trattenute dell’i.i.s. sugli stipendi metropolitani dei dirigenti scolastici che svolgono servizio all’estero.
La sentenza, il cui dispositivo era già stato da noi anticipato e commentato lo scorso 22 luglio 2008, ha accolto in gran parte le argomentazioni di difesa ed appare ben approfondita nel merito, tanto da far pensare che l’amministrazione difficilmente proporrà ricorso.
Da sottolineare i seguenti passaggi:
«Il giudicante osserva allora che, ai sensi dell’art. 52 del ccnl dell’area della dirigenza dell’11 aprile del 2006, la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci : stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante, retribuzione di parte fissa e parte variabile e retribuzione di risultato. Come si vede della struttura della retribuzione non fa più parte l’i.i.s.. Peraltro anche nel precedente CCNL dell’area V della dirigenza scolastica firmato il 01.03.2002, art. 37, detta indennità, pur essendo ancora menzionata come a sè stante, veniva conglobata nello stipendio annuo (art. 40) a decorrere dal 31 dicembre 2001.
L’importo dell’i.i.s. ha concorso a formare lo stipendio tabellare per la configurazione delle nuove funzioni dell’ex personale direttivo della scuola, inquadrato nella dirigenza scolastica, assumendo, ciò che il Ministero della Pubblica Istruzione non può negare, natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua originaria funzione previdenziale (di adeguamento del costo della vita)».
«Il Ministero della Pubblica Istruzione ammette che oggi l’i.i.s., una volta soppresso il meccanismo dell’indicizzazione, ha perso la sua storica natura previdenziale per acquistare, anche attraverso il conglobamento nello stipendio, natura essenzialmente retributiva e ammette anche che la voce relativa all’i.i.s. è scomparsa dalla determinazione dello stipendio, ma afferma poi, contraddittoriamente, che non per questo l’indennità ha modificato la sua originaria natura. E’ evidente che, se una voce è scomparsa e conglobata, tanto che non appare più nemmeno nelle distinte delle competenze degli stipendi dei dirigenti scolastici, non si può contemporaneamente affermare che ha mantenuto la sua originaria natura continuando ad esplicare effetti».
«L’amministrazione pretende di estendere in via analogica le previsioni del CCNL comparto scuola del 24/07/2003 (art. 76, comma 3) relative al personale docente e non docente (e quindi di un CCNL relativo ad un diverso comparto di personale).
Afferma che dovrebbe essere applicata anche ai ricorrenti questa norma e che quindi “il conglobamento dell’i.i.s. nello stipendio tabellare non produce effetti, sia diretti che indiretti, sul trattamento economico complessivo del personale in servizio all’estero».
«Poiché ai dirigenti scolastici si applica (pacificamente) un diverso CCNL occorre allora accertare se sia ammissibile questa applicazione analogica delle previsioni del primo ad una diversa categoria personale. La risposta non può che essere negativa».
«Certamente era nel potere delle parti contraenti introdurre una analogica previsione per il personale dirigenti scolastici in servizio all’estero. Ma le stesse parti contraenti non lo hanno fatto e non è possibile estendere analogicamente disposizioni relative al solo personale appartenente ad una diversa contrattazione collettiva, in assenza oltretutto di qualsiasi allegazione e prova da parte dell’amministrazione idonea a fornire la prova che questa sia stata l’effettiva volontà dei contraenti».
La sentenza è destinata ad avere riflessi importanti, come già indicavamo lo scorso 22 luglio, in primo luogo perché chiarisce che le voci retributive dei dirigenti sono quelle previste dal CCNL Area V senza che si possa far riferimento a disposizioni contenute contratti che riguardano altre categorie e in secondo perché influirà anche sul calcolo della base pensionabile per i dirigenti in servizio nel territorio metropolitano.