A seguito di numerose richieste di chiarimento da parte di nostri iscritti, riteniamo utile tornare su due questioni controverse di rilevanza sindacale che hanno trovato mesi scorsi un ulteriore supporto in due autorevoli pareri del Ragionere generale dello Stato, dott. Mario Canzio.
Competenza a redigere la relazione tecnico-finanziaria da inviare ai revisori dei conti insieme all’ipotesi di accordo integrativo di istituto.
Sulla questione è intervenuto il Ragioniere generale con la nota n.75477 del 14 luglio 2008.
La necessità di “corredare” il testo dell’ipotesi di contratto integrativo di istituto con “prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale” trae origine dall’art.48, c.3, del D.lgs. 165/2001.
Tale testo, come è noto, costituisce riserva di legge non derogabile dalle norme di natura pattizia.
L’art.6, c.6, del vigente CCNL scuola si limita infatti a riprendere tale necessità e prevede correttamente (semmai con una certa ridondanza) che il dirigente, quale responsabile legale dell’istituto e titolare delle relazioni sindacali, invii ai revisori dei conti, entro cinque giorni dalla data della sottoscrizione, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo “corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria”.
Essendo sorti dei contrasti, presso alcune istituzioni scolastiche, in merito alla competenza a redigere la menzionata relazione, è opportuno cogliere l’occasione per riaffermare con chiarezza quanto già stabilito dall’ordinamento giuridico.
Ogni singola istituzione scolastica costituisce, a norma del D.M. 190/1995, una distinta “Unità Organizzativa”, definizione che rimanda all’art.4 della Legge 241/1990. Ad ogni unità organizzativa, ai sensi dell’art.5 della citata 241, è preposto un dirigente, che ha tra l’altro la responsabilità di provvedere alla ripartizione del lavoro in coerenza con i profili professionali contenuti nel CCNL di settore. Un esempio di tale regime di responsabilità è fornito dalla definizione delle attività lavorative di ogni unità di personale ATA, che è contenuta nel piano dei servizi adottato dal dirigente dopo averne richiesto la predisposizione al direttore dei SGA nel rispetto delle direttive di massima impartite.
In generale, per ogni documento firmato dal dirigente in qualità di responsabile della struttura, è ipotizzabile un lavoro “dietro le quinte” del personale tutto, nello spirito di reciproca collaborazione che, nel rispetto dei ruoli, è dovuto in qualsiasi ambiente di lavoro. È del tutto scontato, in senso amministrativo e organizzativo, che il dirigente apponga la sua firma, e assuma quindi la responsabilità ultima, di atti predisposti con l’apporto materiale e professionale anche considerevole degli altri lavoratori. Così come la ripartizione di responsabilità non prescinde mai dal ruolo di ciascuno. La redazione della relazione tecnico-finanziaria evidentemente non fa eccezione, anche perché analoghe relazioni vengono predisposte da altre Unità Organizzative di tutta la P.A.
Pertanto, in coerenza con quanto già previsto dal MIUR con la C.M. 109/2001, il dirigente ha piena facoltà di disporre che la relazione in questione sia redatta dal DSGA, per la natura stessa del profilo lavorativo di quest’ultimo e per la competenza tecnico-contabile che gli è propria. In linea di principio, nulla osterebbe a che fosse il dirigente stesso a predisporla, ma questa scelta rientra unicamente nella sua discrezionalità gestionale.
Divieto di riposo compensativo per l’intensificazione dell’attività lavorativa ATA.
Anche in questo caso segnaliamo l’intervento del Ragioniere generale dello Stato espresso nella nota 0080572 del 15 luglio 2008.
Come è noto, ai sensi dell’art. 88, c. 2, lett. e), del CCNL, esistono due tipologie ben distinte di prestazione aggiuntiva del personale ATA:
- prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo;
- intensificazione delle prestazioni lavorative (all’interno dell’orario d’obbligo).
Premesso che tutte le prestazioni aggiuntive devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente o da un suo delegato, che in questo caso potrebbe opportunamente essere il DSGA, va ricordato che i lavoratori, in virtù dell’art.54, c.4, del CCNL hanno facoltà di rinunciare, integralmente o parzialmente, alla remunerazione prevista per le ore oltre l’orario d’obbligo, chiedendone la conversione in un identico numero di ore di riposo compensativo. Tale conversione deve naturalmente essere autorizzata dal dirigente senza pregiudizio per il servizio e con la tempistica prevista dallo stesso comma 4 e dal comma 5 del citato articolo 54.
Non è invece legittimo convertire in riposo compensativo l’intensificazione, ed eventuali clausole del contratto integrativo che ne prevedessero la possibilità sarebbero illegittime, con evidenti profili di responsabilità erariale a carico del dirigente che contraesse un tale accordo.