Questa mattina, presso la sede dell’ARAN, si è tenuto il quarto incontro per il rinnovo del CCNL dell’Area V. Il programma prevedeva la prosecuzione del confronto sull’articolato del contratto quadriennale, ma prima che si entrasse nel merito della discussione l’ANP ha voluto ribadire la propria posizione, sottolineando che la trattativa deve poggiare sui due pilastri della perequazione esterna ed interna e del potenziamento della funzione dirigenziale. Mentre la revisione della parte giuridica del contratto consente di entrare nel merito della funzione dirigenziale sulla questione perequativa, che non può essere relegata nella trattativa sui due bienni economici, diventa indispensabile conoscere l’orientamento dell’ARAN anche al fine di comprendere quale possa essere la possibile evoluzione del negoziato.
L’ARAN ha risposto alla sollecitazione dell’ANP dichiarando che non sono disponibili risorse per la perequazione esterna e che il paese in questo momento ha ben altre priorità cui fare fronte, mentre il discorso della perequazione interna può essere approfondito a condizione che si resti nell’ambito delle risorse disponibili, il che significa che se alcuni dovranno avere di più questo comporterà che altri avranno di meno.
L’ANP nel dichiarare la propria insoddisfazione e dopo aver precisato che le emergenze nazionali non possono essere addotte a pretesto per sfuggire ai problemi di merito sollevati, ha fatto presente che del tema della perequazione dovrebbe essere investito anche il Comitato di settore.
Si è quindi passati all’analisi dell’articolato del Contratto, in merito al quale l’ANP ha presentato le seguenti proposte:
- art. 15 (impegno di lavoro): nessuna proposta
- art. 16 (Ferie e festività):
- comma 1-bis: introdurre la formula “In nessun caso la fruizione delle ferie per il dirigente può essere subordinata a determinazioni riguardanti il restante personale” (ad es. pre-festivi)
- comma 3: rivedere la differenziazione nel computo delle ferie tra scuole con attività su 5 giorni e scuole con attività su 6 giorni, dal momento che la funzione dirigenziale non prevede un orario di lavoro
- Art. 17 (Mutamento dell’incarico):
- in coerenza con la proposta dell’ANP di eliminare il livello della contrattazione integrativa nazionale l’articolo deve recepire la materia relativa al mutamento d’incarico oggi demandata al CCNI per quanto attiene ai principi generali, mentre la fase operativa deve essere disciplinata a livello di contratto integrativo regionale
- comma 4 lettera c): modificare con “altri casi di particolare rilevanza o previsti da norme speciali”
- comma 5: va eliminato il vincolo del 15% per la mobilità interregionale
- Art. 18 (mobilità professionale): da eliminare
- Art. 19 (incarichi aggiuntivi): l’articolo richiede una complessiva riscrittura che si ponga l’obiettivo di eliminare le diffuse anomalie riscontrate nella gestione degli incarichi aggiuntivi, sia per quanto riguarda le diverse tipologie non ben identificabili, che per quanto riguarda l’irrisorio contributo che dagli stessi deriva ai fondi regionali. Questo presuppone che:
- si introduca il principio che ogni incarico deve avere un compenso
- si semplifichino le diverse tipologie d’incarico e le si classifichino chiaramente
- si definiscano chiaramente le quote da versare al Fondo
- si disciplini chiaramente il meccanismo dell’autorizzazione
- si preveda che l’autorizzazione comprenda la declaratoria circa la quota da versare e la procedura da seguire, comprensiva dell’attestazione di avvenuto versamento
- vadano anche richiamati, in coda alle altre tipologie, gli incarichi definiti all’art. 24, comma 10
La riunione è stata aggiornata a giovedì 23 aprile per la prosecuzione del lavoro.