Come preannunciato nell’ultimo nostro comunicato su questo argomento, si è svolto nei giorni scorsi l’untimo incontro di informativa con le organizzazioni sindacali rappresentative dell’Area V e del comparto sull’applicazione delle nuove norme disciplinari al personale delle scuole, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 150/2009 che ha profondamente modificato la materia.
L’Amministrazione ha presentato la bozza definitiva del documento che contiene, rispetto alla precedente versione, alcune correzioni di rotta coincidenti con i punti di vista e le indicazioni espresse dall’Anp sia nelle precedenti interlocuzioni con il MIUR, sia nel corso dei numerosi seminari e corsi di formazione tenuti sull’argomento dall’entrata in vigore delle nuove norme (15 novembre 2009). Per questo diamo sul documento che sta per essere diramato, nonostante la sua criticabile tardività, un giudizio complessivamente positivo in quanto contribuisce al chiarimento di alcuni punti sui quali erano state date interpretazioni controverse e, da parte di alcuni, profondamente errate.
Tra gli aspetti apprezzabili dei contenuti che saranno proposti dalla circolare segnaliamo:
- la conferma dell’estensione dei poteri disciplinari del dirigente capo di istituto che arrivano, per le infrazioni di minore gravità e per tutto il personale (docenti e ATA), alla comminazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni. Lo schema di circolare ribadisce chiaramente tale estensione, peraltro non condivisa da alcune delle organizzazioni sindacali del comparto;
- la trattazione di alcuni aspetti delicati come, ad esempio, la competenza per l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dirigenti delle scuole, esplicitamente posto in capo ai direttori degli USR senza possibilità di delega a funzionari di rango inferiore per l’adozione dei relativi provvedimenti disciplinari;
- l’estensione delle nuove norme ai docenti a tempo determinato, per i quali la materia disciplinare era già regolata da una normativa speciale e diversificata rispetto a quella prevista per i docenti di ruolo, contenuta negli artt. 535 e seguenti del Testo Unico sull’Istruzione, considerati superati dal testo dello schema di circolare;
- il recupero, sulla base di principi generali di rango costituzionale e giuslavoristico, dell’istituto della sospensione cautelare facoltativa per gravi e urgenti motivi, recupero resosi necessario a seguito dell’abrogazione dell’art. 506 del Testo Unico disposta dal D.Lgs. n. 150/2009.
Su questo argomento è stata rimossa una delle criticità che avevamo evidenziato nel corso della precedente riunione, consistente nell’ipotesi che il dirigente scolastico potesse esercitare il potere di sospensione cautelare solo su delega del direttore dell’USR, cosa che sarebbe stata in contrasto sia con la nuova che con la vecchia normativa (l’art. 506, soppresso dal D.Lgs. n. 150/2009, infatti non la prevedeva). Rimangono tuttavia le nostre perplessità sulla necessità di convalida del provvedimento da parte del direttore entro 10 giorni e sul fatto che per il personale ATA venga ipotizzata l’adozione della sospensione cautelare solo in connessione a procedimenti penali o al licenziamento, considerando – secondo noi erroneamente – la norma contrattuale prevalente rispetto alle considerazioni di carattere generale e giuslavoristico correttamente prese a base del ragionamento sui provvedimenti cautelari;- è stata opportunamente eliminata l’ipotesi della collaborazione di esperti (tra cui i docenti) con l’Ufficio per i procedimenti disciplinari da costituirsi presso gli USR, cosa che sarebbe stata incongrua con l’incompetenza in materia disciplinare da parte di personale non avente qualifica dirigenziale, così come disposto dalla legge (art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001). Tale presenza avrebbe inoltre configurato la reintroduzione di una sorta di “giudizio dei pari”, abrogato espicitamente dal legislatore attraverso la soppressione delle funzioni dei consigli di disciplina.
Pubblicheremo il testo della circolare non appena disponibile nella sua versione definitiva.