L’ipotesi di intesa, siglata fra le OO.SS. del comparto scuola ed il MIUR in materia di utilizzazioni del personale per il prossimo anno scolastico, ha incontrato rilievi da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, che ha chiesto di eliminare dal testo quattro articoli (4, 11-bis, 15 e 21), in quanto relativi a materie non di pertinenza della contrattazione.
Gli articoli in questione sono quelli relativi all’assegnazione dei docenti e del personale ATA alle sedi ed ai plessi (artt. 4 e 15), alla sostituzione del DSGA assente (art. 11-bis) ed alla formazione (art. 21).
Sui primi due si erano appuntati, già lo scorso anno, i rilievi critici dell’Anp, che ne aveva evidenziato l’incompatibilità con le nuove norme imperative introdotte nell’ordinamento dal DLgs. 150/09. A distanza di un anno, tale lettura critica ha ricevuto conferma nel parere della Funzione Pubblica; parere che giunge opportuno, anche se tardivo, dopo che ormai numerose pronunce giurisdizionali si erano espresse nello stesso senso.
Nel prendere atto di un quadro interpretativo che – tassello dopo tassello – si va ormai definendo nei termini che avevamo da tempo indicato come corretti, riteniamo sia giunto il momento per tutte le parti interessate di concentrare la propria attenzione sulle modalità più opportune per dare leale attuazione alla norma: di passare cioè dalla discussione sul “se” a quella sul “come” applicarla.
Un clima più disteso e fisiologico nelle relazioni sindacali a livello di istituto costituisce infatti un bene comune e non dei soli dirigenti: i quali hanno, ovviamente, il compito (a volte oneroso) di far rispettare la legge, ma vorrebbero concentrare la propria attenzione sul merito degli accordi da raggiungere, piuttosto che su estenuanti confronti di principio. Se questa accettazione delle regole risulterà condivisa, a guadagnarci saranno soprattutto i docenti ed il personale ATA.
E’ del tutto evidente, a tacer d’altro, che l’utilizzazione del personale, ove disposta dal dirigente secondo le competenze che gli sono attribuite dalla legge, è soggetta a vincoli di imparzialità e buon andamento ed a controlli ben più garantisti (in quanto retti da norme di diritto pubblico) di quanto in molti casi non si sia determinato per effetto della contrapposizione di interessi di parte.