Ormai non c’è più storia.
Per dovere di cronaca segnaliamo che anche il giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso per comportamento antisindacale contro il dirigente scolastico dell’IC di Riano Flaminio per non aver inserito tra le materie di contrattazione integrativa quelle previste dalle lettere da h) ad m) dell’art.6 del CCNL Scuola.
Questa volta il ricorso era stato proposto da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola: FLC-CGIL, UIL Scuola, CISL Scuola, Gilda Unams e Snals.
La decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli porta la data dell’11 agosto 2011 e si aggiunge alle innumerevoli altre dello stesso segno. Ciò significa che anche prima dell’uscita in G.U. del D.Lgs.141/2011 il 22 agosto 2011 la materia non era più controversa: troppi giudici e troppi tribunali avevano già deliberato la piena vigenza del D.Lgs. 150/2009 in materia di contrattazione integrativa. L’ultimo decreto legislativo, il 141 del 1 agosto 2011, non fa che ribadirlo.
Speriamo che le OO.SS. del comparto scuola, invece di portare in tribunale i dirigenti che rispettano le leggi, trovino ora qualcosa di meglio da fare. E, per le scuole, c’è molto da fare.
Pubblichiamo in allegato la decisione del giudice del lavoro di Tivoli.