Nuova importante presa di posizione del Consiglio di Stato a tutela del regolare svolgimento del concorso: con una decisione presa nella camera di consiglio di ieri 20 dicembre, la sesta sezione del Consiglio ha respinto la richiesta di quanti, non avendo superato la prova preselettiva e non avendo potuto, quindi, partecipare con riserva alle prove scritte (nel frattempo già svoltesi), avevano proposto ricorso per rendere inefficaci gli effetti del procedimento in corso, di fatto richiedendo così la sospensione del concorso in vista di un suo successivo annullamento (si veda in appendice il testo del decreto del Consiglio di Stato).
Si conferma ancora una volta in un’autorevole sede giudiziaria la giustezza della nostra posizione a difesa del concorso e di quanti stanno legittimamente sostenendo le prove. Ricordiamo che l’Anp non ha alcun intendimento contrappositivo nei confronti dei tanti che non hanno passato la preselezione ma ritiene che, come associazione professionale e come sindacato, debba contribuire al rispetto delle regole, sostenere i diritti di chi ha diritti da tutelare, agire nell’interesse delle tantissime scuole che – in assenza di una regolare conclusione del concorso – rimarrebbero prive per chissà quanto tempo di dirigenti regolarmente selezionati.
La questione, però, non è ancora chiusa.Ci sarà ancora bisogno di intervenire quando si dicuterà del merito dei ricorsi presso i TAR del Lazio e delle altre regioni (ricordiamo che sono state rigettate soltanto le richieste di sospensiva dell’esclusione dalle prove scritte e degli effetti della procedura), nonchè dinanzi al Consiglio di Stato quando questo sarà chiamato nuovamente a pronunciarsi.
Per questo l’Anp continua la sua azione di sostegno al concorso ed ai candidati invitando tutti coloro che non hanno ancora aderito alla nostra iniziativa per la presentazione degli interventi ad opponendum a farlo al più presto. Occorre, infatti, non abbassare la guardia e continuare a promuovere la costituzione dei controinteressati in tutte le sedi ed in tutti i gradi di giudizio, in quanto un eventuale accoglimento nel merito (alcuni TAR hanno già fissato le rispettive udienze: 11 gennaio in Campania, 31 gennaio in Lombardia) potrebbe provocare l’arresto – forse definitivo per molti anni a venire – della macchina concorsuale, con tutte le nefaste conseguenze sulla professione e sul profilo dei dirigenti oggi in servizio e sulle legittime aspettative dei docenti che aspirano alla dirigenza.
Le istruzioni per aderire e la modulistica sono riportate nel nostro ultimo comunicato del 29 novembre.
Ricordiamo che possono costituirsi in giudizio o intervenire ad opponendum tutti i docenti ammessi, sia iscritti che non iscritti all’Anp.
Riportiamo di seguito il testo del decreto del Consiglio di Stato:
“Ritenuto che:
- in relazione allo stato di avanzamento della procedura concorsuale – che ha visto nei giorni 14 e 15 dicembre l’espletamento delle prove scritte – la misura cautelare radicalmente richiesta dagli interessati (volta alla sospensione integrale degli effetti di tutti gli atti del procedimento, a partire dallo stesso bando di concorso) non si configura, allo stato, idonea a determinare il ripristino delle situazioni di interesse che i ricorrenti assumono lese, non ottenendo essi un immediato vantaggio ove fosse effettivamente disposta la sospensione richiesta;
- i motivi dedotti investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi al prosieguo delle prove;
- in ogni caso, l’avvenuto svolgimento delle prove scritte induce la sezione a ritenere inaccoglibili le domande di ammissione con riserva;
- in relazione ai peculiari profili dell’insorta controversia spese ed onorari relativi alla fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 dicembre 2011″