Sta per essere emanata l’annuale circolare ministeriale che regola le domande di pensione. Sotto riserva di pubblicazione nel momento in cui sarà disponibile, riteniamo utile attirare l’attenzione dei colleghi dirigenti su un aspetto poco noto del quadro normativo che si è venuto costruendo negli ultimi due anni.
La questione riguarda soltanto coloro che:
a) intendono recedere dal rapporto di lavoro (con effetto dal 1° settembre 2012) presentando domanda successivamente al 28 febbraio e fino al 31 maggio;
b) hanno maturato 40 anni di anzianità retributiva fra il 31 agosto ed il 31 dicembre 2011 (ovvero: hanno maturato nello stesso arco di tempo il requisito “combinato” – anni contributivi + età = 96).
Coloro che si trovano in entrambe le condizioni sopraindicate (a + b) conseguiranno il diritto a pensione solo dodici mesi dopo il maturare del requisito di anzianità (punto b). Dunque:
– a partire dal mese di ottobre 2012 per compimento dei 40 anni entro settembre 2011;
– a partire dal mese di novembre 2012 per il compimento dei 40 anni entro ottobre 2011;
– a partire da dicembre 2012 per il compimento dei 40 anni entro novembre 2011;
– a partire da gennaio 2013 per il compimento dei 40 anni entro dicembre 2011.
Si avrà quindi una “scopertura” (da uno a quattro mesi) fra la cessazione dello stipendio e la corresponsione della pensione.
Per evitare questa penalizzazione, gli interessati non dovranno avvalersi della facoltà di recesso con preavviso, ma presentare normale domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio.
E’ appena il caso di ricordare che, a partire dal gennaio 2012, il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto passa a 42 anni + 1 mese per gli uomini ed a 41 anni + 1 mese per le donne.
Tale limite non vale per chi compie o ha compiuto i 66 anni di età anagrafica (uomini e donne).