La nota del Capo Dipartimento Versari n. 1927 del 17 dicembre 2021 ha fornito l’interpretazione ministeriale su due questioni controverse poste dall’entrata in vigore del D.L. 172/2021:
1) il controllo dell’adempimento dell’obbligo di vaccinazione sui dipendenti assenti dal servizio;
2) l’adibizione “a mansioni anche diverse” del personale esente dall’obbligo di vaccinazione.
L’ANP, se da un lato non può che apprezzare lo sforzo fatto dall’Amministrazione per supportare le scuole nell’applicazione delle misure previste dalla norma, dall’altro resta convinta della validità delle proprie interpretazioni, anche se in contrasto con i pareri ministeriali.
In merito alla prima questione, secondo il Ministero “a partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.
A nostro avviso, come già anticipato nel corso del webinar del 10 dicembre scorso, la norma impone il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale che svolge la prestazione lavorativa (art. 4-ter c. 2 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7”).
Di conseguenza, riteniamo che sia in contrasto con la disposizione legislativa l’estensione del controllo sul personale “assente dal servizio per legittimi motivi”.
In tal senso, peraltro, si esprime con estrema precisione l’allegato tecnico G al DPCM 17 dicembre 2021, reperibile all’indirizzo www.salute.gov.it
Il punto 5 del paragrafo 3.2 di detto allegato, infatti, riporta testualmente:
5. Una volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio; si precisa che si tratta del personale in servizio esclusivamente nell’istituzione scolastica che il dirigente ha indicato al punto 4; l’individuazione del personale in servizio nel giorno in cui il dirigente scolastico attiva la funzione, è eseguito attraverso una interrogazione dei dati presenti nella banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell’istruzione.
Detta previsione, visto l’espresso riferimento al fascicolo del personale disponibile a SIDI, non può che essere letta in uno con i punti 4 e 5 del paragrafo 2.2 del medesimo allegato che prevedono testualmente:
4. Una volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio; si precisa che si tratta del personale in servizio esclusivamente nell’istituzione scolastica che il dirigente ha indicato al punto 3; l’individuazione del personale in servizio nel giorno in cui il dirigente scolastico attiva la funzione, è eseguito attraverso una interrogazione dei dati presenti nella banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell’istruzione.
5. Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green pass in corso di validità. In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.).
A prescindere dal chiaro disposto dell’allegato tecnico, la nostra interpretazione deriva anche dal seguente ragionamento: il controllo sui dipendenti, in generale, oltre che attraverso la piattaforma integrata a SIDI, può essere effettuato anche con la APP Verifica C19 e i due sistemi hanno pari valore legale. Il controllo tramite APP, però, presuppone lapalissianamente che il dipendente sia presente sul posto di lavoro a differenza di quello tramite SIDI e dunque la platea di dipendenti che possono essere assoggettati al controllo dipenderebbe dal sistema adottato, conclusione che ci sembra viziata da irragionevolezza oltre che da disparità di trattamento. Evidenziamo, al riguardo, che la piattaforma telematica non è disponibile in alcune aree geografiche (come la Valle d’Aosta e la Provincia di Trento, per rimanere nell’ambito dell’amministrazione scolastica) e che la disparità di trattamento del personale interessato è già operante sul territorio nazionale.
Circa il secondo tema, quello relativo agli esenti, apprezziamo l’impostazione del Ministero che, del resto, coincide con quella già formulata dall’ANP nel corso del webinar del 10 dicembre – e che in verità contrasta con le posizioni espresse, per lo più verbalmente, da alcuni USR – secondo la quale le previsioni normative (art. 4 cc. 2 e 7 del D.L. 44/2021) “non introducono l’obbligo tout court, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte”.
In linea teorica condividiamo anche che “nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente”, ma riteniamo necessario evidenziare un aspetto non trascurabile: nessuna norma, ad oggi, garantisce copertura finanziaria per sostituire il personale che, esente dall’obbligo vaccinale, non possa essere adibito a mansioni previste nel proprio profilo professionale. Di contro, il comma 4 dell’art. 4-ter del D.L. 52/2021 prevede espressamente che il MEF proceda a variazioni di bilancio per la sostituzione del personale sospeso.
Ora, l’ANP sa bene – e lo sanno anche i colleghi – che i dirigenti sono tenuti a decidere sulla base della loro interpretazione della norma e ad assumersene la responsabilità.
Ma sappiamo altrettanto bene – e ci aspetteremmo che lo sapesse anche il Ministero – che graverebbe solo sui colleghi il surplus di lavoro e di stress derivante da eventuali, molto probabili, contenziosi.
E dunque, proprio quando la norma riguarda situazioni di prevedibile conflittualità sociale ed è particolarmente controversa, come in questo caso, ci saremmo aspettati che una autorevole presa di posizione dell’Amministrazione indicasse con chiarezza la strada da seguire – sia pure sotto forma di parere – tralasciando le dotte citazioni letterarie che tutti amiamo ma che, purtroppo, sembrano irridere al meticoloso e accanito impegno di chi è in trincea ormai da due anni e non vede ancora la luce in fondo al tunnel.
L’ANP è però solita prendere atto della realtà e, poiché non intende suggerire ai colleghi di comportarsi come tanti Don Quixote – giusto per restare nell’ambito della letteratura spagnola – suggeriamo loro in primo luogo di attenersi alle norme e ai provvedimenti amministrativi (le disposizioni contenute nell’Allegato tecnico G al DPCM 17 dicembre 2021) che li impegnano su tutela dei diritti e verifica degli obblighi dei lavoratori in modo più stringente di un parere ministeriale.
Inoltre promettiamo loro che, come sempre, li sosterremo con tutte le nostre forze e in tutte le sedi – sindacale, professionale, legale – se seguiranno le nostre indicazioni.