Il tracciamento e la gestione dei casi di positività, attività cui le scuole hanno adempiuto con grande senso di responsabilità nel corso dei recenti anni scolastici, ripropongono elementi di criticità con l’avvio del 2022/23.
La questione trae origine dalla nota MI n. 1998 del 19 agosto 2022 in cui si afferma che le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 […].
La stessa nota, inoltre, evidenzia che, in assenza di tali presupposti normativi, “preminente rilievo” assumono le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e in quello dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia pubblicate dall’Istituto superiore di sanità, rispettivamente il 5 e il 12 agosto 2022.
Qualche giorno dopo, con nota n. 1199 del 28 agosto 2022, l’Amministrazione ha trasmesso il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 in cui, in merito alla gestione di contatti con casi positivi, si afferma espressamente che Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19.
Sulla scorta di quanto riportato, si evince che, al momento, non sussistono disposizioni normative che consentono alle scuole di imporre a studenti e personale le regole generali della citata circolare che, peraltro, non costituisce fonte normativa.
Inoltre, in caso di autosorveglianza, il Vademecum nulla dice circa l’obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione delle persone soggette a tale misura precauzionale le FFP2. Diversamente, rispetto al personale scolastico e agli alunni a rischio, il documento esplicita la necessità che i DPI siano forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Le Indicazioni strategiche, però, nel trattare gli strumenti per la gestione dei contatti di caso, ritengono la disponibilità di FFP2 una delle risorse necessarie per readiness.
A questo punto occorre un chiarimento da parte dell’Amministrazione, posto che difettano le basi normative per imporre determinate misure sanitarie e le risorse finanziarie per disporle.