L’ANP ha partecipato oggi 4 ottobre 2022, in videoconferenza, a una riunione con il Ministero dell’istruzione, rappresentato dal Dott. Giacomo Molitierno, sullo schema delle Linee guida per l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, della figura del mobility manager scolastico ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 come sostituito dal comma 12 bis dell’art.8 del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022 n. 108.
Il Dott. Molitierno ha esordito puntualizzando che il decreto di adozione delle Linee guida in oggetto è di competenza del solo Ministro dell’istruzione, i Ministeri delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e della Transizione ecologica sono tenuti solo a fornire il loro parere non vincolante.
Ha proseguito illustrando il contenuto dello schema delle Linee guida alla luce delle novità normative, introdotte dai commi 12-bis e 12-ter dell’art. 8 del D.L. n. 68/2022, convertito in legge n. 108/2022, che hanno segnato il venir meno della obbligatorietà dell’adozione del piano degli spostamenti casa lavoro da parte delle istituzioni scolastiche.
L’ANP ha esordito apprezzando la modifica normativa da ultimo ricordata ma ha anche rilevato come, alla luce dell’attuale formulazione dei commi 6 e seguenti dell’art. 5 della legge n. 221/2015, vi siano poche possibilità di intervenire sullo schema delle Linee guida che ne ripropone il disposto e dunque risente della sua vincolatività.
Passando in rassegna le criticità, l’ANP ha poi osservato che:
- il problema della mobilità, come sostenuto anche dal CSPI nel parere reso sullo schema di Linee guida lo scorso novembre, deve essere affrontato prioritariamente in ambito territoriale con modalità centralizzata. Lo schema delle Linee guida invece fornisce sul punto soluzioni frammentarie e incomplete, poiché si affida alla eventuale costituzione di reti di scopo tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale (cfr. art. 6) e al mobility manager d’area che non tutti i Comuni sono obbligati a nominare (art. 5, c. 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 12 maggio 2021). Risulta peraltro difficile delineare con esattezza un “ambito territoriale” di riferimento per la costituzione di dette reti, data la diversità dei bacini di utenza frequentemente riscontrabile anche tra scuole contigue
- l’assenza di finanziamenti specifici per retribuire il mobility manager, sia esso interno che esterno, e i “progetti formativi” di cui all’art. 5 dello schema. Data la obbligatorietà della sua istituzione, vi è il rischio concreto che le scuole siano costrette a riscrivere il proprio organigramma in vista del reperimento dei fondi per remunerare questa figura con conseguente compressione dell’autonomia didattica e organizzativa a esse riconosciuta
- l’operatività della piattaforma disciplinata dall’art. 4, c. 1, dello schema sembra presupporre un carico di lavoro notevole sia in capo al mobility manager che alla segreteria ricollegato all’inserimento dei dati tesi a consentire “l’elaborazione di nuove linee di trasporto scolastico attraverso il supporto di grafici che rappresentano i tragitti casa-scuola, secondo la modalità di spostamento scelta (a piedi, in bicicletta, mezzi di trasporto pubblici o auto privata), oltre che l’individuazione di punti di ritrovo dei percorsi di mobilità casa-scuola-casa (capolinea e fermate) sui quali far convergere gli studenti.”
In conclusione, ANP ritiene inammissibile che vengano ampliati i compiti intestati all’istituzione scolastica senza che vi sia un corrispondente stanziamento di fondi. La promozione della mobilità sostenibile, del resto, ben si inscrive nell’insegnamento dell’educazione civica, così come delineato nella legge n. 92/2019 e nei documenti ministeriali susseguenti: questo, in buona sostanza, è un compito che le scuole stanno già assolvendo. Se il decisore politico intende riconoscere alla mobilità sostenibile un ruolo nodale nella transizione ecologica, imponendo alla scuola ulteriori compiti in questa direzione, deve essere disposto a stanziare le risorse conseguenti.