Con l’importante sentenza n. 15889/2024, pubblicata il 20 agosto scorso, il TAR Lazio ha stabilito che, come sempre sostenuto dall’ANP, il collegio dei docenti non ha il potere di impedire lo svolgimento di attività obbligatorie per legge e che il dirigente scolastico ha pieno titolo a farle realizzare, anche in contrasto con le scelte dell’organo collegiale. 

Da quando il D.M. n. 328/2022 è diventato operativo, alcuni colleghi ci hanno rappresentato le problematiche derivanti dall’atteggiamento dei loro collegi, volto a contrastare l’applicazione della norma che, peraltro, discende dalla vasta azione del PNRR e, nello specifico, dalla strategica riforma dell’orientamento.  

L’ANP ha sempre fatto presente che non è legittimo far scegliere al collegio dei docenti se attivare o no gli interventi previsti dalla legge ma che ad esso spetta, invece, intervenire solo sugli aspetti applicativi – la numerosità dei gruppi di studenti, ad esempio – della questione. Il TAR Lazio, adesso, riporta in buona sostanza le nostre medesime argomentazioni a fronte del ricorso affrontato. 

Nello specifico, il collega – cui va il plauso incondizionato dell’ANP per la competenza e la determinazione dimostrate – ha deciso di nominare tutor e orientatore nonostante il collegio dei docenti avesse approvato una mozione in senso contrario.  

La FLC-CGIL ha impugnato i provvedimenti dirigenziali e ha presentato ricorso, contestando proprio il potere-dovere del dirigente di operare in contrasto con una specifica delibera dell’organo collegiale. 

Ebbene, secondo il TAR il collegio dei docenti e, più in generale, qualsiasi organo collegiale non può arrogarsi il diritto di impedire attività che il legislatore ha previsto come obbligatorie. Il ricorso è stato dunque nettamente respinto, con condanna alle spese per i ricorrenti. 

Il Tribunale ha osservato, infatti che la pretesa di non procedere alla nomina di docenti e tutor va considerata “una pretesa contra legem, in quanto […] la nomina dei docenti tutor e del docente orientatore è prevista normativamente ex art. 3 del D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, s.m.i. […] anche al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR in tema di potenziamento dell’orientamento. […] La nomina dei docenti tutor e del docente orientatore è dunque di competenza del Dirigente scolastico, il riferimento al rispetto delle prerogative degli organi collegiali non può certo avere il significato di consentire ai menzionati organi collegiali di indurre il Dirigente scolastico ad omettere l’esercizio del suo potere/dovere di nomina […]”. 

L’ANP esprime grande soddisfazione per la sentenza in questione, avendo essa ribadito: 

  1. la competenza della legge a fissare gli adempimenti relativi a un pubblico servizio; 
  2. l’incompetenza degli organi collegiali a contravvenire alla legge medesima; 
  3. il potere-dovere del dirigente di adottare i relativi provvedimenti di gestione del servizio, nel rispetto della legge e dello specifico D.M. 328/2022. 

Da oggi, i dirigenti sanno di poter esercitare con maggiore tranquillità i poteri previsti dal loro profilo. L’ANP non mancherà di tutelarli in ogni occasione si renda necessaria.