La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata il 14 gennaio 2025, ha per oggetto Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti. Essa, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che, come è noto, include espressamente anche le istituzioni scolastiche, pone l’accento sul ruolo cruciale della formazione nello sviluppo del personale del settore pubblico. L’obiettivo primario è quello di promuovere una cultura dell’apprendimento continuo che consenta di migliorare le competenze del personale, l’efficacia delle istituzioni pubbliche e la qualità dei servizi. 

Per supportare le amministrazioni destinatarie della Direttiva, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibile la piattaforma Syllabus che offre percorsi formativi personalizzati al fine di costruire un sistema di apprendimento continuo e innovativo. Le amministrazioni sono pertanto invitate a registrarsi sulla piattaforma, abilitando il personale alla fruizione dei corsi, con l’obiettivo di rafforzare sia le competenze di base sia quelle specialistiche. 

L’ANP ha sempre sostenuto che la formazione non è un semplice adempimento burocratico ma uno strumento strategico indispensabile per il rinnovamento delle istituzioni pubbliche. Ciò è ancora più rilevante nel contesto del PNRR che pone lo sviluppo del capitale umano tra i pilastri fondamentali per la modernizzazione del Paese. La transizione digitale, ecologica e amministrativa richiede un rafforzamento delle competenze del personale, essenziale per migliorare la qualità dei servizi e promuoverne l’innovazione. 

Nella Direttiva si sottolinea che, laddove il dirigente abbia specifiche competenze in materia di formazione del personale, sia anche titolare di una correlata responsabilità che include la pianificazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione della formazione. Il mancato adempimento esporrebbe il dirigente a profili di responsabilità connessi all’inosservanza delle direttive come anche al mancato raggiungimento degli obiettivi, con conseguenze disciplinari, economiche e professionali.  

Nel comparto scuola, però, è immediatamente constatabile come gli obblighi di formazione del personale docente siano molto sfumati e poco esigibili, nonostante il richiamo operato dalla Direttiva all’art. 1, c. 124 della legge n. 107/2015 che stabilisce l’obbligatorietà della formazione in servizio per i docenti di ruolo. Ancora una volta, dunque, assume rilievo il patente contrasto tra responsabilità del dirigente scolastico, in ordine ai risultati da conseguire, e reali margini di manovra nella gestione delle risorse umane a lui assegnate. 

Nel CCNL 2019/21 del comparto “istruzione e ricerca”, infatti, benché la formazione del personale sia definita come una “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale”, le ore alla stessa destinabili da parte dei docenti – se coerenti col PTOF e se inserite nel Piano di formazione dell’istituzione scolastica – rientrano nel monte orario dedicato alle attività funzionali di cui all’articolo 44, pari a 80. Le ore di formazione ulteriori rispetto a tale limite hanno carattere meramente facoltativo e, se effettuate, devono essere remunerate con il fondo d’istituto, sempre più esiguo, di cui dispongono le scuole. 

Come da noi osservato in numerose occasioni, lo stesso raggiungimento del target inerente alla formazione dei docenti previsto, ad esempio, dal D.M. n. 66/2023 – riferito alla Decisione di esecuzione del Consiglio UE sulla “creazione di un sistema per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale l’adozione di un quadro di riferimento nazionale per la didattica digitale integrata, al fine di promuovere l’adozione di curricula in materia di competenze digitali in tutte le scuole” – contiene un’obbligazione di ardua, se non impossibile, realizzazione, viste le norme pattizie che non consentono di imporre la formazione al personale. Abbiamo più volte messo in evidenza la contraddizione tra tale obbligazione e la cogenza del D.M. 66. 

Alla luce di quanto sopra, l’ANP esprime forti perplessità in ordine alla piena applicabilità della Direttiva al comparto scuola: le indicazioni ivi contenute, infatti, risultano in evidente conflitto con quelle disposizioni contrattuali di comparto che più volte abbiamo chiesto di rivedere. 

Invece, con riferimento ai dirigenti scolastici in quanto destinatari della formazione, occorre dare finalmente concretezza alle previsioni contenute nell’articolo 20 del CCNL area Istruzione e Ricerca 2019-2021 che così dispone: “la formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento tecnico e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace del ruolo”. Chiediamo da sempre l’organizzazione di attività formative permanenti e mirate allo sviluppo delle competenze manageriali dei dirigenti che preveda anche la possibilità, per gli stessi, di avvalersi dei corsi di formazione erogati dalla SNA – come suggerito nella Direttiva in commento – al fine di accompagnarne lo sviluppo professionale e garantire in tal modo l’innovazione e la competitività delle istituzioni scolastiche da essi presiedute. 

L’ANP, su tale punto, rivendicherà il diritto dei colleghi a una formazione di qualità in vista dell’apertura delle trattative negoziali per il rinnovo del CCNL di area 2022-2024.