La tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema di istruzione e formazione per gli infortuni ha compiuto un passaggio decisivo: dal presente anno scolastico assume carattere strutturale ricomprendendo l’insieme delle attività di insegnamento e apprendimento svolte nei diversi contesti educativi e formativi. Si conclude così la fase sperimentale avviata nel 2023/24 e prorogata per il 2024/25. In tale quadro, l’INAIL, con la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha fornito ulteriori indicazioni interpretative e applicative.

In continuità con quanto già previsto nella fase sperimentale, la protezione assicurativa non si limita alle sole attività connotate da un rischio tecnico o strumentale – come tradizionalmente avveniva – ma si estende all’intero spettro delle attività di insegnamento e apprendimento. La tutela infortunistica opera in relazione a tutte le attività didattiche, incluse quelle svolte fuori sede – visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione, progetti educativi, attività di formazione scuola-lavoro e percorsi formativi presso soggetti esterni – purché rientranti nella programmazione dell’offerta formativa.

La copertura si estende a tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia fino all’istruzione universitaria, alla formazione terziaria professionalizzante e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprendendo anche gli studenti delle scuole non paritarie del sistema nazionale di istruzione. La tutela riguarda altresì tutto il personale operante nelle istituzioni scolastiche, formative e accademiche, dal personale docente, dirigente e ATA alle figure esterne coinvolte nelle attività deliberate e ricomprese nel PTOF.

Per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, la tutela si applica anche agli infortuni in itinere occorsi nel tragitto tra l’abitazione o il domicilio dello studente e il luogo di svolgimento dell’attività formativa esterna, e viceversa; non soltanto, quindi, nel percorso tra la sede scolastica e la struttura ospitante. Tale chiarimento, frutto di una recente norma di interpretazione autentica, opera con effetto retroattivo e consente il riconoscimento della tutela anche per gli eventi verificatisi negli anni scolastici e accademici 2023/24 e 2024/25, nei limiti dei termini di prescrizione triennale.

Sebbene la Circolare n. 1/2026 non ne faccia espresso riferimento, nella tutela vanno ricomprese anche le attività di cittadinanza attiva e solidale svolte presso le strutture ospitanti convenzionate ai sensi dell’art. 4, comma 8-ter, del D.P.R. n. 249/1998 in quanto organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi che la norma impone di inserire nel PTOF. Sarebbe auspicabile che la copertura degli infortuni in itinere venisse estesa anche a tali attività.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in diverse occasioni, l’estensione strutturale della tutela INAIL non esaurisce l’opportunità – e in molti casi la necessità – di mantenere le polizze assicurative integrative a favore degli studenti e del personale scolastico. Tali polizze offrono infatti generalmente garanzie più estese: ad esempio, prevedono il riconoscimento dell’invalidità già dal primo punto percentuale, includono il rimborso di spese mediche anche per prestazioni odontoiatriche e per la sostituzione o riparazione di occhiali e apparecchi acustici, contemplano diarie per ricovero ospedaliero. Inoltre, coprono la responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi.

L’ANP esprime piena condivisione rispetto alle misure adottate e a un impianto di tutela già sperimentato, finalmente integrato in modo stabile nell’ordinamento.

Piuttosto che rendere superflue le polizze integrative, lo ribadiamo, le due forme di protezione – tutela INAIL e polizza assicurativa scolastica – si integrano e si completano, contribuendo a rafforzare condizioni di sicurezza e fiducia, valorizzando la scuola non soltanto come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di responsabilità e di protezione delle persone che la vivono quotidianamente.