Risposte alle domande pervenute attraverso la chat durante il webinar sul codice degli appalti del 30 giugno 2016.

DOMANDA

Scenario: procedura negoziata su MEPA attraverso una Richiesta di offerta inviata a un certo numero di operatori economici precedentemente individuati. Viene adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma nell’attribuzione dei punteggi tecnici alle varie caratteristiche tecniche si utilizzano le funzioni di valutazione automatica previste dalla piattaforma MEPA. in modo da non avere neanche un punto a disposizione della Commissione (ho verificato, è possibile). È necessaria la nomina della Commissione, visto che non deve fare alcuna valutazione tecnica?

RISPOSTA

Si ritiene comunque necessario che il dirigente nomini la commissione per due specifiche ragioni.

In primo luogo, si tratta di un adempimento che, essendo espressamente previsto dal codice, non può essere disatteso.

In secondo luogo, la responsabilità di approvazione della proposta formulata dal sistema telematico deve essere necessariamente posta in capo alla commissione giudicatrice. Ciò comporta che, dopo aver effettuato le opportune verifiche in ordine alla correttezza della proposta, la commissione proceda formalmente alla ratifica delle relative conclusioni ed alla proposta di aggiudicazione provvisoria. Essa, poi, deve essere esaminata dal RUP per provvedere agli ulteriori controlli imposti dal codice (verifica delle anomalìe, verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario provvisorio) e per procedere alla conferma dell’aggiudicazione provvisoria.

DOMANDA

Per acquisti mediante affido diretto è corretto scaricare i 5 preventivi dal MEPA e procedere all’aggiudicazione, mantenendo sempre fermo il principio della rotazione?

RISPOSTA

Se il dirigente ha scelto di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto, è sufficiente disporre di un ulteriore preventivo rispetto a quello fornito dall’operatore economico scelto. L’ANAC, infatti, in data 28 giugno 2016 ha adottato (in via provvisoria) le linee guida sugli affidamenti sotto soglia prevedendo, al punto 3.3.3, che “Gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”.

Le linee guida raccomandano anche di effettuare una indagine “semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per

soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”.

Tramite MEPA, comunque, è possibile ricorrere anche l’affidamento diretto: è sufficiente predisporre una RDO con l’unico destinatario prescelto.

DOMANDA

La seguente successione di provvedimenti – nomina RUP, avviso progettista e collaudatore, determina a contrarre, manifestazione di interesse, disciplinare RDO – è corretta?

RISPOSTA

No, la successione degli atti non è corretta.

Si tratta di un procedimento amministrativo che è rigidamente disciplinato dal codice (nonché dalla legge 241/1990) e, pertanto, si deve –sempre e comunque – iniziare con il decreto d’avvio (taluni preferiscono la dizione, del tutto equivalente, di “determina a contrarre”). Si riporta la corretta successione degli atti:

1) decreto d’avvio (in forma solenne: Visto…, Visto… ecc.) all’interno del quale, tra tante altre decisioni, deve essere obbligatoriamente indicato il nominativo del RUP e che deve essere pubblicato sul sito web, in Ammministrazione trasparente;

2) nomina formale del RUP con specifica disposizione di servizio “privatistica” a lui indirizzata;

3) eventuale richiesta, del RUP al dirigente, con la quale si indica l’esigenza di servizio – motivata dalla specificità dell’appalto o dalla sua complessità – di nominare un progettista e un collaudatore;

4) se la scuola dispone, al suo interno, delle relative professionalità si deve procedere con avviso interno (circolare del dirigente); in difetto di tali professionalità, l’individuazione delle due figure deve essere effettuata secondo le disposizioni dello stesso codice; in particolare, se il corrispettivo economico della prestazione è inferiore ai 2.000 Euro (o al maggior importo deciso dal CdI), si può procedere con l’affidamento diretto;

4-bis) contemporaneamente alla fase sub 4), si può procedere alla pubblicazione (sempre sul sito e per almeno 15 giorni) dell’avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici; in tale avviso si deve indicare, per sommi capi, l’oggetto del contratto (in questa fase, infatti, l’appalto non è stato ancora ben progettato);

5) il RUP, avvalendosi del supporto del progettista, provvede alla “progettazione” dell’appalto e formula i vari atti di gara (lettera d’invito, capitolato, disciplinare, contratto di appalto);

6) il dirigente approva formalmente gli atti di gara;

7) il RUP predispone la RDO e procede di conseguenza;

8) se il dirigente ha scelto di selezionare l’offerta con il criterio OEPV basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, deve anche formalmente nominare la commissione giudicatrice (dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte); se si tratta di PPB, la commissione non va nominata;

9) aggiudicazione provvisoria da parte della commissione o del RUP (se con PPB);

10) conferma dell’aggiudicazione provvisoria da parte del RUP dopo i relativi controlli (anomalìe e possesso requisiti dell’aggiudicatario provvisorio);

11) aggiudicazione definitiva da parte del dirigente con decreto solenne (Visto… Visto…);

12) sottoscrizione del contratto di appalto ad opera del dirigente;

13) collaudo (più propriamente, per beni e servizi, si parla di verifica di conformità);

14) certificato di pagamento ad opera del RUP;

14) fattura elettronica;

15) pagamento.

Tutta la procedura è riportata sulle slides del webinar (a parte il passaggio della fattura elettronica).

DOMANDA

Un aggiudicatario, che ha vinto la gara nella mia scuola tramite procedura ristretta, può partecipare ad un’altra gara della mia scuola, effettuata con procedura aperta?

RISPOSTA

Sicuramente sì, in quanto il principio di rotazione – comportante l’esclusione temporanea di un aggiudicatario dalle successive procedure di gara – non si applica alla procedure ordinarie che sono soltanto quelle aperte e quelle ristrette.

Si suggerisce, però, di verificare che la precedente gara sia stata effettivamente condotta secondo la procedura ristretta poiché questa, normalmente, è utilizzata sopra soglia europea.

Se, invece, si fosse trattato di procedura negoziata semplificata ex art. 36, la partecipazione dell’aggiudicatario non dovrebbe essere consentita. Tale clausola di esclusione, però, avrebbe dovuto essere formalmente esplicitata negli atti di gara e nel contratto di appalto sottoscritto. In difetto di queste condizioni, si consiglia di non escludere il precedente aggiudicatario.

DOMANDA

Occorre applicare il principio di rotazione anche per individuare la ditta fornitrice del servizio del registro elettronico e/o della segreteria digitale? Mi pare importante la continuità in questi casi.

RISPOSTA

L’ANAC, nelle linee guida provvisoriamente approvate il 28 giugno 2016, sottolinea che è possibile procedere ad un nuovo affidamento diretto allo tesso fornitore con onere di motivazione rinforzato. In altri termini, si devono esplicitare le particolari condizioni di soddisfazione nell’utilizzo del bene o servizio e della vantaggiosità di prezzo che giustificano l’inosservanza del principio di libera concorrenza. La mera continuità del servizio non è sufficiente.

DOMANDA

Per la CONSIP ci si riferisce solo agli acquisti di prodotti o c’é altro?

RISPOSTA

Tramite CONSIP è possibile acquisire non solo beni ma anche servizi.

La CONSIP è la società (a partecipazione pubblica) attraverso la quale è possibile fare ricorso a quattro differenti   strumenti di acquisto: 1) convenzioni; 2) mercato elettronico (MEPA); 3) accordi quadro; 4) sistema dinamico di acquisizione. Tralasciamo gli ultimi due in quanto di scarso interesse per il mercato di interesse scolastico.

Le convenzioni sono lo strumento più tradizionale e le scuole sono obbligate a farvi ricorso se tra i prodotti presenti vi è ciò che interessa loro (fatta salva la possibilità di rivolgersi a fornitori esterni in caso di migliori condizioni di fornitura). Esse sono il frutto di aggiudicazioni già concluse da CONSIP e, pertanto, il lavoro per una qualsiasi stazione appaltante (scuola inclusa) è drasticamente ridotto: se un prodotto o servizio è presente, lo si può acquisire direttamente. Sussiste comunque l’obbligo di emanare il decreto avvio e quello di aggiudicazione ma, evidentemente, non vi sono ulteriori adempimenti di sorta.

Il MEPA è uno strumento con il quale la scuola può condurre una gara in autonomia ma avvalendosi della piattaforma telematica di CONSIP e dei fornitori già accreditati. Le scuole non sono tenute a farne uso ma si tratta di un sistema sicuramente consigliabile in quanto agevola notevolmente le attività da svolgere rispetto alle gare condotte in autonomia.

DOMANDA

Vorrei una precisazione sulle differenze tra procedura semplificata e procedura ristretta.

RISPOSTA

La procedura ristretta è una delle due procedure ordinarie previste dal codice (l’aperta e la ristretta) ed è disciplinata dall’art. 61. Le procedure ordinarie sono le uniche valide sopra soglia europea e per questo, generalmente, sono di scarso interesse per le scuole.

Nella procedura ristretta si procede in due fasi: prima si deve necessariamente pubblicare un bando e si devono invitare gli operatori economici a candidarsi per parteciparvi; successivamente, si devono obbligatoriamente invitare alla gara tutti gli operatori candidatisi. Coloro, tra i candidati, che rispondono all’invito assumono la qualifica di offerenti.

La procedura ristretta, così come quella aperta, sono sconsigliabili in quanto più complesse. D’altronde, sono quelle normalmente utilizzate per realizzare opere pubbliche come porti, aeroporti ecc.

La procedura negoziata semplificata ex art. 36 è applicabile solo per importi di gara inferiori alle soglie europee. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, la decisione di avvalersene rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante e, pertanto, deve essere motivata nel decreto di avvio (in genere si può fare riferimento ad esigenze di speditezza, se ve ne sono).

Si sottolinea che la “procedura negoziata semplificata” ex art. 36 è differente dalla “procedura negoziata” ex art. 63. Anche quest’ultima è difficilmente utilizzabile nelle scuole in quanto presuppone la sussistenza di condizioni molto specifiche e stringenti (ad esempio, una gara ordinaria andata deserta).

DOMANDA

Qual è la differenza tra procedura negoziata art. 36 e procedura ristretta? in entrambi i casi si fa l’indagine di mercato?

RISPOSTA

Si è detto di entrambe le procedure in precedenti risposte. Esse sono completamente differenti. Quella ristretta è molto più complessa e se ne sconsiglia l’utilizzo a scuola. L’indagine di mercato si deve effettuare solo in caso di procedura negoziata perché, in questo caso, è la stazione appaltante che individua gli operatori economici da consultare. Nella procedura ristretta (e anche in quella aperta), invece, sono gli operatori economici che decidono se partecipare. Come è ovvio, la scelta di avvalersi della procedura negoziata – tanto semplificata ex art. 36 che standard ex art. 63 – comporta un pregiudizio al principio di libera concorrenza. Pregiudizio legittimo, purché si dia conto in motivazione delle ragioni che inducono la stazione appaltante a questa scelta discrezionale. In carenza di motivazione, la gara è viziata da illegittimità e potrebbe essere annullata dal T.A.R. eventualmente adito.

DOMANDA

Se il DSGA non viene nominato come RUP, resta implicito che il RUP sia il Dirigente o occorre procedere con una “autonomina”?

RISPOSTA

Non è necessaria alcuna “autonomina” in quanto la legge 241/1990 già prevede tale eventualità e dispone in tal senso. È comunque obbligatorio indicare esplicitamente, nel decreto di avvio, il nominativo della persona (in questo caso, il dirigente) che svolge la funzione di RUP.

DOMANDA

Quando si intende scegliere un docente di altra scuola per una prestazione intellettuale si deve fare l’avviso pubblico sul sito (e quindi allargare l’offerta anche ad altri) anche se con questo docente si farebbe una collaborazione pubblica?

RISPOSTA

Presumibilmente, l’ultima parola della domanda è da leggersi “plurima”, con riferimento all’istituto di cui all’art. 35 del CCNL scuola.

Al riguardo, si precisa che, se il dirigente intende richiedere l’effettuazione di attività aggiuntive – di insegnamento o funzionali all’insegnamento – inerenti ai compiti istituzionali ma non vi è nessun docente della sua scuola disponibile o in possesso delle competenze richieste, può incaricare delle stesse un docente di altra scuola (ovviamente se disponibile e se competente) previa autorizzazione del relativo dirigente. Tutto ciò, evidentemente, presuppone che il primo dirigente contatti i dirigenti di altre scuole e chieda loro di raccogliere la disponibilità dei relativi docenti. Quindi, in tutta evidenza, non si tratterebbe di “avviso pubblico” (cioè indiscriminatamente rivolto ai cittadini in possesso di determinati requisiti) ma di “avviso interno” (circolare) ad alcune scuole. La cosa è perfettamente legittima in quanto si tratta di affidare compiti – sicuramente di natura intellettuale –istituzionalmente riservati al personale docente ma aggiuntivi e, perciò, compensabili a mezzo del FIS.

Quando si fa riferimento, invece, all’espressione “prestazione intellettuale” ci si riferisce, generalmente, alle prestazioni d’opera intellettuale (ex art. 2229 del codice civile) a cui l’Amministrazione non può fare fronte con personale interno. Si deve pertanto procedere all’individuazione di “esperti esterni”. In tal caso, devono ricorrere le condizioni previste dall’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001 e si deve pubblicare – sul sito internet della scuola – un avviso (pubblico, appunto) seguendo le indicazioni contenute nella circolare 2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, a sua volta applicativa della legge 244/2007. La disciplina dell’erogazione delle prestazioni deve essere formalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Per contratti i cui compensi sono molto ridotti, la stessa circ. 2/2008 attenua notevolmente gli oneri di pubblicità sino ad escluderli.

DOMANDA

Può il DSGA rifiutarsi di fare il RUP?

RISPOSTA

Premesso che, per espressa previsione (art. 31, c. 1, ultimo periodo) del codice non è consentito rifiutarsi di svolgere tale compito, il rifiuto sarebbe sicuramente consentito in presenza di “giustificato motivo”. Per capirsi, se il DSGA fosse coniugato al legale rappresentante di un operatore economico attivo nel settore di interesse per una gara, sarebbe senz’altro inopportuno – oltre che illegittimo – assegnargli il ruolo di RUP in quella gara.

Se il rifiuto, invece, fosse opposto al solo fine di non occuparsi della questione, esso sarebbe del tutto ingiustificato ed integrerebbe, a carico del DSGA, un evidente (e grave) illecito disciplinare.

È bene osservare, al riguardo, che il RUP ha essenzialmente una funzione istruttoria e che i compiti istruttori costituiscono uno dei fondamenti della professionalità del DSGA come stabilito anche dal CCNL (tabella A).

Tra l’altro, si tratta di una funzione che compete al DSGA anche per espressa previsione dell’art. 32, c. 3 del D.I. 44/2001: “Il dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore” e, qualora il dirigente non se ne avvalesse sistematicamente, potrebbe correre il rischio di un ricorso al giudice del lavoro da parte del DSGA per demansionamento.

DOMANDA

Nell’affidamento diretto, i due preventivi (come suggerisce ANAC) si richiedono liberamente, o occorre seguire un iter preciso, come la manifestazione di interesse?

RISPOSTA

In caso di affidamento diretto non è necessario procedere ad indagini di mercato ma è rimessa “alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta, ove lo ritenga necessario, di svolgere una mera indagine esplorativa, senza imporre l’osservanza di alcuna formalità”. Inoltre, “il confronto tra due o più preventivi può essere utilizzato per adempiere correttamente all’obbligo di motivare la scelta del concorrente con riferimento sia al profilo dell’economicità dell’affidamento sia del rispetto dei principi di concorrenza”

DOMANDA

Per l’individuazione di esperti esterni è sempre necessario l’avviso pubblico? Anche per l’individuazione del RSPP?

RISPOSTA

La questione è stata ampiamente trattata in altra risposta e si rinvia ad essa. Si aggiunge solo che, per la scelta del RSPP nelle scuole, ci si deve attenere all’art. 32 del d.lgs. 81/2008.

DOMANDA

L’individuazione di una ditta destinataria di affidamento diretto deve essere sempre a seguito di indagine di mercato?

RISPOSTA

La questione è trattata in altra risposta a cui si rinvia. Si ribadisce, comunque, che in tal caso l’indagine di mercato non è obbligatoria.

DOMANDA

Se è pertinente: organizzare uno stage di ASL sul treno bianco dei malati per Lourdes con l’unica ONLUS in Italia che lo fa: si può fare l’affidamento diretto? L’ONLUS peraltro ha solo codice fiscale e non rilascia fatturazione elettronica. È possibile?

RISPOSTA

Non si ritiene possibile, allo stato, effettuare pagamenti nei confronti di un soggetto non abilitato al rilascio della fattura elettronica.

DOMANDA

Un passaggio sempre delicato è il criterio di selezione degli operatori economici da invitare, non potendo indirizzare l’invito a tutti gli operatori. Si è parlato oggi, oltre che di aree geografiche di consegna, anche dei contratti in essere. Può precisare meglio?

RISPOSTA

È opportuno premettere che si può organizzare una RDO su MEPA specificando i parametri dell’offerta tecnica. In tal caso, è il sistema stesso che redige la graduatoria delle offerte e, di conseguenza, propone l’aggiudicazione provvisoria. Ciò limita drasticamente il lavoro di esame delle offerte.

In ogni caso, quando si prepara una RDO, nel passo “Invito dei fornitori”, è possibile prendere in considerazione i bandi già attivi (ad esempio, il bando ICT2009 si riferisce a prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni). Selezionando tali bandi, si ha immediatamente accesso alla lista dei fornitori che vi hanno partecipato. Inoltre, si può specificare l’area geografica di consegna (quella di appartenenza della scuola) per limitare ulteriormente il loro numero.

Si suggerisce di visionare i filmati disponibili su acquistinretepa.it perché molto sintetici ed efficaci.

DOMANDA

Un progetto di musica, teatro, ecc… può essere considerato un “servizio” e quindi seguire la procedura dell’affidamento diretto?

RISPOSTA

Si nutrono molti dubbi circa la praticabilità della soluzione proposta in quanto, sostanzialmente, si tratterebbe di affidare ad esterni la realizzazione di una attività che compete istituzionalmente alla singola scuola. In altri termini, non si ritiene legittimo implementare il servizio scolastico in outsourcing. È invece possibile, qualora non si disponga di personale competente, ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo (di natura occasionale oppure coordinata e continuativa) con esperti esterni. Si rinvia pertanto alla risposta già fornita al riguardo.

La situazione è diversa quando si tratta di acquistare un servizio relativo ad attività non istituzionali come, ad esempio, l’accoglienza degli alunni in orario antecedente o successivo all’orario delle lezioni. In tal caso, se l’importo della gara fosse inferiore ai 2.000 Euro o al maggior valore fissato dal CdI, si potrebbe sicuramente procedere con affidamento diretto.

DOMANDA

Nominato il progettista un docente interno e previsto il relativo compenso va inserito nell’anagrafe delle prestazioni?

RISPOSTA

Sì, in quanto si tratta di attività esulanti dai compiti istituzionali dei docenti. I compiti istituzionali, invece, se svolti in aggiunta alle prestazioni ordinarie, corrispondono a prestazioni aggiuntive da compensare con il FIS. Queste non vanno inserite nell’anagrafe.

DOMANDA

Ma per RSPP non prevale aspetto fiduciario per cui il DS sceglie persona a sua discrezione?

RISPOSTA

L’individuazione del RSPP nelle scuole è disciplinata dall’art. 32 del d.lgs. 81/2008 che non prevede una discrezionalità incondizionata nella scelta. È invece possibile individuare dei requisiti che il candidato deve possedere e accertarne il possesso.

DOMANDA

La collaborazione plurima prevista dal CCNL scuola, evita la selezione mediante avviso pubblico, quando si intende fare un contratto di prestazione intellettuale con un docente o un ATA?

RISPOSTA

La questione è già stata trattata nella risposta ad altra domanda.

DOMANDA

La nomina del RSPP è annuale?

RISPOSTA

Non vi sono vincoli normativi e pertanto il dirigente è libero di fissare la durata della nomina, sia che si tratti di incarico a dipendente dell’Amministrazione scolastica (della stessa o di altra scuola) sia che si tratti di un esterno. Ovviamente, in caso di nomina pluriennale, deve essere acquisita la previa autorizzazione del CdI.

DOMANDA

Se il dipendente della scuola che ha titolo per essere nominato RSPP ha un contratto di supplenza al 30 giugno si può nominarlo per un anno? E poi, una volta nominato, si può confermarlo essendo un caso in cui è molto importante la fiducia?

RISPOSTA

L’art. 32, c. 8, del d.lgs. 81/2008 non prevede l’obbligo, per il dipendente individuato quale RSPP, di avere conseguito la nomina in ruolo ma solo la sussistenza di un rapporto di servizio – anche a tempo determinato – al momento della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale.

Per quanto riguarda una eventuale riconferma, si tratta di un aspetto problematico per varie ragioni: innanzitutto perché, al momento della riconferma, il contraente potrebbe non essere più in rapporto di servizio con l’Amministrazione; in secondo luogo, perché il tacito rinnovo dei contratti con le amministrazioni pubbliche non è mai consentito; in terzo luogo, perché così facendo si violerebbe il principio della libera concorrenza di derivazione europea.

La soluzione migliore, quindi, sembra essere la sottoscrizione di un contratto iniziale dalla durata pluriennale, al termine del quale si dovrà comunque procedere come indicato dalla circolare 2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica.

DOMANDA

Per gli anni successivi il canone previsto deve essere deliberato dal Consiglio d’Istituto?

RISPOSTA

Ipotizzando che la domanda faccia riferimento al caso proposto da quella ad essa precedente, si ricorda che il CdI non è mai competente a deliberare i compensi da corrispondere agli esperti esterni ma solo a fissare “criteri e limiti” che il dirigente deve osservare nello svolgimento dell’attività negoziale di sua competenza. Si sottolinea, tra l’altro, che l’attività negoziale in questione non riguarda gli appalti.

DOMANDA

Limitare la scelta ad operatori economici in un territorio specifico (es. provincia,regione) è una limitazione della concorrenza? Se si, in quali casi si può derogare? (ad. es. esistenza di centro di assistenza in grado di intervenire in un tempo determinato…)

RISPOSTA

Si tratta sicuramente di una scelta che limita la concorrenza. Nonostante ciò, può essere adottata in presenza di specifica motivazione (come sempre, d’altronde, quando è in gioco il potere discrezionale di natura amministrativa). In particolare, va tenuto in debita considerazione proprio il parametro indicato nel testo della domanda. Per farlo, però, non è necessario escludere un operatore economico “fuori zona” ma, più semplicemente – e in piena legittimità – richiedere nel capitolato tecnico che l’assistenza post-vendita intervenga, in caso di richiesta da parte della scuola, entro un determinato (ma comunque ragionevole) tempo massimo (4 ore, 6 ore ecc. da considerarsi all’interno delle ordinarie fasce lavorative, ad esempio 8-17 dei giorni feriali). Le offerte che non rispettano tale richiesta saranno escluse. A quelle migliori si dovrebbero assegnare dei punti in più. Infine, nel contratto di appalto, si devono prevedere delle penali in caso di violazione della tempistica di intervento nonché il diritto di recesso qualora i ritardi superino un determinato numero in un tempo prefissato (es. oltre tre ritardi in un mese).

DOMANDA

Qual è la soglia economica (o qualitativa) per individuare un esperto “intuitu personae”? Come da circolare 2/2008 art. 7.

RISPOSTA

Non esiste una soglia codificata nel diritto positivo. Si suggerisce di fare riferimento a 500 Euro.

DOMANDA

Se non ho indicato nel precedente invito che l’eventuale aggiudicatario non verrà invitato nelle future procedure di aggiudicazione ed ha già avuto due aggiudicazioni successive(assicurazione) posso/devo non invitarlo ancora?

RISPOSTA

Si suggerisce di invitarlo ancora, avendo però cura di indicare in tutti gli atti delle future gare che il principio di rotazione sarà applicato.

DOMANDA

Il compenso per l’RSPP passa per la contrattazione?

RISPOSTA

No, perché la contrattazione integrativa d’istituto riguarda solo e soltanto le attività istituzionali scolastiche (requisito oggettivo) e il personale del comparto scuola (requisito soggettivo). In assenza di entrambi tali presupposti, la materia non è di pertinenza del tavolo negoziale. Per quanto riguarda gli esperti esterni, però, si ricorda che il CdI deve deliberare “criteri e limiti” ai quali il dirigente scolastico si deve attenere.

DOMANDA

È sempre obbligatorio pubblicare la determina a contrarre? E dove? All’albo on line o in amministrazione trasparente?

RISPOSTA

Sì, è sempre obbligatorio. Va sicuramente pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”. Ad abundantiam, si suggerisce di pubblicare un link allo stesso documento anche nell’albo on line.

DOMANDA

È illecito un criterio di vicinanza territoriale nella selezione di un RSPP esterno per scuole ubicate in particolari località (isole, zone montane, ecc.)?

RISPOSTA

Si tenga presente che il RSPP non è una figura di pronto intervento e che, pertanto, non deve assicurare tempestivamente la sua presenza sul posto di lavoro. In ogni caso, data la particolare ubicazione della sede scolastica, si ritiene legittimo restringere la selezione a soggetti residenti e/o operanti entro opportuni limiti geografici, dandone motivazione nell’avviso pubblico di reperimento del contraente.

DOMANDA

Si intende affidare ad un docente trasferito ad altra scuola la gestione del sito web. Si può fare un contratto senza fare avvisi pubblici, cioè senza comparazione con altri?

RISPOSTA

L’attività in questione può essere ricompresa, lato sensu, tra quelle compensabili con il FIS e, pertanto, può costituire oggetto di un incarico di collaborazione plurima ex art. 35 del CCNL scuola. Si può pertanto procedere con avviso interno (cioè una circolare) nella nuova scuola di servizio, previa autorizzazione dell’altro dirigente, e selezionare poi il docente a cui affidare l’incarico sulla base del CV di quelli che si propongono.

DOMANDA

La selezione del RSPP può avvenire a seguito di confronto di tre offerte di professionisti di settore?

RISPOSTA

La questione è ampiamente trattata nelle risposte ad altre domande. Si ricorda, ad ogni buon conto, che non si tratta di appalto ma di selezione di esperto esterno, disciplinata dall’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001, dalla legge 244/2007 e dalla relativa circolare applicativa 2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica nonché dall’art. 32 del d.lgs. 81/2008. L’ipotesi prospettata non appare condivisibile.

DOMANDA

ll criterio di scelta di una ditta di vigilanza sono solo quelli del prezzo più basso?

RISPOSTA

Gli appalti relativi ai servizi di sicurezza (a cui presumibilmente si riferisce la domanda) sono inclusi nell’Allegato IX al codice e, pertanto, possono essere aggiudicati mediante la procedura negoziata semplificata ex art. 36 fino alla soglia di 750.000 Euro (al netto dell’IVA).

Inoltre, se si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera (cioè il costo del lavoro copre almeno il 50% dell’importo del contratto), si deve obbligatoriamente adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi, in tal caso, il criterio del prezzo più basso non è utilizzabile.

DOMANDA

Gli addetti al servizio sicurezza interni vanno compensati con il FIS?

RISPOSTA

Il FIS dovrebbe essere utilizzato solo in riferimento al miglioramento dell’offerta formativa. Le attività straordinarie relative al servizio di prevenzione e protezione, pertanto, dovrebbero essere remunerate con il fondo ordinario a disposizione della scuola.

DOMANDA

Dal 2017 sarà possibile usufruire solo di esperti esterni iscritti ad un albo? Si fa riferimento ai contratti posti in essere con le figure di assistenza specialistica finanziati con i fondi della Provincia (dal prossimo anno della Regione).

RISPOSTA

L’art. 2, c. 4 del d.lgs. 81/2015 vieta alla amministrazioni pubbliche (scuole incluse) di sottoscrivere contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a far data dal 1° gennaio 2017. Va osservato, però, che se la stipulazione interviene prima di tale data il contratto è valido anche se la sua durata la supera.

DOMANDA

Visite e viaggi di istruzione: noi procediamo così. Per ogni viaggio e visita chiediamo 5 o più preventivi alle ditte di autotrasporti o agenzie di viaggio sul territorio: affidiamo l’incarico alla ditta che offre il prezzo minore. È corretta questa procedura?

RISPOSTA

Premesso che devono essere rispettate tutte le disposizioni previste dal codice, in base alla formulazione della domanda sembrerebbe che ogni viaggio sia aggiudicato indipendentemente. Se fosse così, la cosa risulterebbe illegittima perché viziata da ingiustificato frazionamento. Tutti i viaggi relativi ad uno stesso anno finanziario, infatti, devono essere aggiudicati con una sola gara che, però, può (anzi deve) prevedere diversi lotti in corrispondenza alle differenti tipologie di viaggio.

Ciò non toglie, naturalmente, che se una singola iniziativa di viaggio inizialmente non prevista fosse inserita nel PTOF dopo avere concluso l’aggiudicazione, potrebbe legittimamente essere oggetto di una apposita gara.

DOMANDA

La delibera del Consiglio sull’innalzamento della soglia di 2000 Euro è annuale?

RISPOSTA

No, ha carattere permanente. Ciò può essere desunto osservando che, mentre la definizione del limite del fondo per le minute spese – anticipato dal dirigente al DSGA – viene stabilita annualmente dal CdI in sede di approvazione del Programma annuale ex art. 17 del D.I. 44/2001, l’individuazione del maggior importo di spesa di competenza del dirigente viene decisa “una tantum” ai sensi dell’art. 33, c. 1, lett. h) dello stesso D.I. e resta in vigore, come le altre decisioni prese ai sensi dello stesso articolo, fino a diversa delibera.

DOMANDA

Per gli ambiti delle forniture alimentari, sono valide le gare assegnate continuativamente all’unico operatore disponibile su un territorio estremamente periferico, nel caso in cui permanentemente gli altri operatori invitati non rispondano?

RISPOSTA

Si nutrono seri dubbi circa la legittimità della procedura, soprattutto se si tratta di numerosi appalti aggiudicati continuativamente. Si ricorda, al riguardo, che non è consentito frazionare gli appalti e che deve essere effettuata un’unica gara a valere per tutta la fornitura relativa ad ogni anno finanziario. La gara può essere suddivisa in lotti per favorire la partecipazione di microimprese ma il suo importo è ottenuto sommando quelli dei singoli lotti.

Inoltre, se l’importo complessivo superasse le soglie europee di cui all’art. 35 del codice, si dovrebbe procedere con procedura aperta o ristretta. In tal caso, la partecipazione risulterebbe allargata a tutto il mercato nazionale. Naturalmente, si dovrebbe chiedere, tra le caratteristiche tecniche, la garanzia di una consegna tempestiva e frazionata nel tempo secondo le esigenze scolastiche con conseguenti penali, in caso di inadempienza, sul prezzo da corrispondere.

La gara, infine, andrebbe aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo.

DOMANDA

Pubblicità PON: posso fare l’affidamento diretto a ditta sul territorio (avendo almeno due preventivi) oppure devo fare l’acquisto sul MEPA? La spesa complessiva non supera i 142,00 euro.

RISPOSTA

Con un importo così ridotto, è sicuramente legittimo l’affidamento diretto. Peraltro, si ricorda che, se l’importo delle acquisizioni è inferiore a 1.000 Euro, decade ogni obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP o al MEPA (art. 1, cc. 449 e 450 della legge 296/2006).

DOMANDA

Per la ditta di pulizie, si può fare una gara con prezzo più basso?

RISPOSTA

Sicuramente no, perché si tratta di un servizio ad alta intensità di manodopera – in cui, cioè, il costo del lavoro è almeno pari al 50% dell’importo contrattuale – e quindi, in forza dell’art. 95, comma 3, lett. a) del codice, l’appalto deve essere aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo.

DOMANDA

In caso di scuola certificata, il compenso del Responsabile Qualità e Rappresentante della Direzione rientra nel FIS?

RISPOSTA

Il FIS dovrebbe essere destinato al miglioramento dell’offerta formativa. Alla luce di ciò, se la certificazione di qualità riguardasse anche gli aspetti didattici, sarebbe legittimo un compenso a valere sul FIS. In caso contrario, evidentemente, no.

DOMANDA

Come dovremmo comportarci di fronte a dei corsi di formazione di informatica fatti da un docente di ruolo interno agli alunni e/o ai docenti in orario extracurriculare?

RISPOSTA

Se si tratta di ore di lezione destinate agli alunni esse sono inquadrabili come ore di attività didattica aggiuntiva e vanno compensate con il FIS (35 Euro all’ora). La circostanza che le stesse lezioni siano frequentate da docenti non assume particolare rilevanza. Se si vuole riconoscere a tale attività la valenza di un corso di aggiornamento è necessaria una delibera del collegio dei docenti.

DOMANDA

Un reggente in altra scuola può evitare gare per visite di istruzione utilizzando la gara fatta nella scuola di titolarità?

RISPOSTA

No, perché le due istituzioni scolastiche sono due stazioni appaltanti diverse. Si può però sottoscrivere un accordo di rete tra le stesse e specificare che le gare relative ai viaggi saranno espletate da una sola istituzione anche per conto dell’altra. In effetti, si tratta di una delle potenzialità delle reti di scuole, inizialmente previste dall’art. 7 del D.P.R. 275/1999, oggi ripreso dalla legge 107/2015.

DOMANDA

La manutenzione della rete informatica degli uffici di segreteria, la manutenzione delle LIM, la gestione del sito web, se offerti da singolo e non da una società sono appalti o prestazioni d’opera intellettuale?

RISPOSTA

Si tratta di appalto di servizi quando il relativo contratto è sottoscritto con il legale rappresentante di un operatore economico che si avvale, per erogare la prestazione pattuita, di suoi dipendenti/collaboratori. Altrimenti, se vi provvede di persona, la prestazione va inquadrata nell’ambito del contratto d’opera intellettuale disciplinato dall’art. 2229 del codice civile.

Nel primo caso si applica il codice degli appalti, nel secondo la disciplina dei contratti di lavoro con esperti esterni.

DOMANDA

Per precisare, nel considerare l’importo complessivo dei viaggi per predisporre la gara, si considerano tutti i viaggi dell’anno scolastico o dell’anno finanziario?

RISPOSTA

Si deve sempre fare riferimento all’anno finanziario perché il Programma annuale è così strutturato e dovrebbe prevedere una apposita scheda finanziaria dedicata ai viaggi.

DOMANDA

Come può essere motivato l’innalzamento della soglia dei 2000 euro?

RISPOSTA

Molto semplicemente, anche solo per tenere in debito conto l’incremento del costo della vita intervenuto da febbraio 2001 ad oggi.

DOMANDA

Come approva il DS gli atti di gara?

RISPOSTA

Mediante un decreto amministrativo endoprocedimentale. Si tratta di un decreto, in forma solenne, completo delle citazioni normative e necessariamente motivato ex art. 3 della legge 241/1990. La motivazione può limitarsi al riconoscimento della correttezza degli atti presi in esame.

È necessario che gli atti siano approvati dal dirigente in quanto solo la qualifica dirigenziale è idonea, ex art. 4 del d.lgs. 165/2001, ad impegnare l’Amministrazione nei confronti dei soggetti esterni.

DOMANDA

Per l’assicurazione alunni quale è la procedura migliore da mettere in atto?

RISPOSTA

Si tratta, in tutta evidenza, di un appalto di servizi. Qualora si ritenga più conveniente, come è prevedibile, un contratto pluriennale, serve una delibera autorizzativa in tal senso da parte del CdI. A questo punto è necessario stimare il valore complessivo dell’appalto, relativamente all’intera durata dello stesso. In base a tale valore, si vedrà se è possibile ricorrere all’affidamento diretto oppure alla procedura negoziata semplificata ex art. 36 del codice. La procedura inizia con la pubblicazione del decreto d’avvio e prosegue percorrendo tutte le fasi già descritte nella risposta ad una precedente domanda.

DOMANDA

Nel caso in cui il DS si renda conto che il RUP o la commissione nominata per la comparazione delle offerte abbiano commesso una serie di errori può annullare, in autotutela, l’intera procedura e ripubblicare il bando da capo?

RISPOSTA

Assolutamente sì. In effetti, non è necessario annullare l’intera procedura ma solo gli atti viziati e quelli ad essi successivi, se inficiati da quelli viziati.

Va peraltro osservato che non si tratta del “vero” procedimento di annullamento, disciplinato dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, in quanto non si tratta di annullare un provvedimento amministrativo (qual è il decreto di aggiudicazione definitiva, di competenza dirigenziale) ma soltanto uno o più atti amministrativi endoprocedimentali (quali sono gli atti di aggiudicazione provvisoria) non idonei a incidere sulla sfera giuridica di terzi e, pertanto, non impugnabili davanti al T.A.R. Pertanto, non è necessario inviare la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento a tutti gli interessati.

DOMANDA

Nei casi di gare con più lotti, occorre avere un CIG per ogni lotto?

RISPOSTA

Sì, ogni lotto necessita di un CIG indipendente.