Come avevamo prospettato nel corso del webinar del 1° dicembre scorso dal titolo “I nuovi obblighi di pubblicità e il diritto di accesso civico”, l’ANAC ha pubblicato in data odierna, e posto in consultazione pubblica fino al 12 gennaio 2017, lo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
La versione definitiva delle Linee guida sarà successivamente approvata dall’ANAC e pubblicata in Gazzetta ufficiale. Possiamo però già trarre alcune informazioni molto rilevanti per la categoria dei dirigenti delle scuole:
1) gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 – come modificato dal d.lgs. 97/2016, ovviamente – sono confermati per tutti i dirigenti pubblici;
2) tali obblighi devono essere assolti pubblicando, sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti”, i numerosi documenti e dati previsti dall’art. 14, c. 1:
a) il provvedimento di incarico
b) il curriculum
c) compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge
3) i componenti del Consiglio di Istituto non sono sottoposti ad alcun obbligo di pubblicazione in quanto tale incarico è svolto a titolo gratuito (art. 14, c. 1-bis);
4) gli obblighi di pubblicazione coinvolgono anche i soggetti destinatari di delega ex art. 17, c. 1-bis del d.lgs. 165/2001;
5) i titolari di posizioni organizzative – l’unico caso di interesse scolastico riguarda il DSGA – sono tenuti alla pubblicazione del solo curriculum;
6) la pubblicazione deve avvenire facendo uso dell’apposito modello predisposto dall’ANAC (allegato 2 alle Linee guida) ed aggiornata con cadenza annuale (allegati 3 e 4 alle Linee guida);
7) gli obblighi di cui alla lettera f) riguardano anche il coniuge non separato nonché “i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle” del dirigente, fatta eccezione per coloro che non forniscono al dirigente il relativo consenso;
8) se un parente non presta consenso, sussiste solo l’obbligo di pubblicare tale decisione e il legame di parentela con il dirigente (es. “coniuge”, “fratello”, “sorella”, “figlio” ecc.) ma non deve essere pubblicata alcuna informazione idonea ad identificarlo personalmente;
9) non sussiste alcun obbligo di acquisire agli atti dell’istituzione scolastica l’eventuale diniego di consenso;
10) tenuto conto della novità che l’adempimento comporta per i dirigenti (per i politici si tratta di obblighi già in vigore da tempo), l’ANAC ritiene che il termine temporale per assolvere agli obblighi in questione sia il 31 marzo 2017 per quanto riguarda tutte le informazioni previste dall’art. 14, c. 1 tranne quelle di cui alla lettera f), per le quali si deve provvedere entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016.
L’ANP invierà all’ANAC, quanto prima, la richiesta di esentare i dirigenti delle scuole dall’obbligo di pubblicare i dati relativi ai delegati ex art. 17, c. 1-bis del d.lgs. 165/2001.