È stata pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 che ha ritenuto incostituzionali, per violazione del principio di proporzionalità, gli obblighi per tutti i dirigenti pubblici di pubblicare i dati relativi a redditi e patrimonio. In particolare, è colpita da incostituzionalità la disposizione di cui all’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Pertanto, il vincolo di pubblicare online i dati su reddito e patrimonio permane solo per i dirigenti apicali delle amministrazioni statali (secondo quanto previsto dall’art.19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165/2001).
La Corte Costituzionale ha così definitivamente sancito che ai dirigenti pubblici “ordinari” non è legittimo applicare gli stessi obblighi previsti per i politici, stante la totale differenza di ruolo.
L’ANP accoglie molto favorevolmente questa Sentenza che afferma, con la massima autorevolezza, quanto da noi già sostenuto a suo tempo.
Ricordiamo, in ogni caso, che l’ANAC aveva fatto proprie, a marzo 2017, le osservazioni inviate dall’ANP nel dicembre 2016 e aveva già escluso i dirigenti scolastici dall’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 33/2013 in virtù dello scarso rischio corruttivo presente nelle istituzioni scolastiche.
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