L’ANP sostiene, da sempre, la necessità di rivedere la materia della responsabilità penale dei dirigenti delle scuole – e, più in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati investiti di funzioni datoriali ai sensi del decreto legislativo 81/2008 – per renderla effettivamente sostenibile e per evitare che, in caso di incidenti non prevenibili, si scateni una incivile ricerca del “capro espiatorio”.
Pochi giorni fa, a tale riguardo, abbiamo ribadito l’urgenza di un intervento legislativo, traendo spunto dall’epidemia da Covid-19 e dall’equiparazione, introdotta dall’articolo 42 del decreto-legge 18/2020, tra contagio e infortunio sul lavoro, e abbiamo sottolineato che l’intervento è fattibile mantenendo la massima tutela degli infortunati.
Proprio per garantire appieno la sicurezza di tutte le persone coinvolte nell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, tra l’altro, abbiamo sottoscritto con il Ministero due giorni fa, insieme alle altre organizzazioni sindacali, un importante protocollo di intesa volto a garantire l’applicazione del Documento tecnico sanitario del CTS.
L’ANP non chiede – deve essere ben chiaro – l’introduzione del cosiddetto “scudo penale”, infelice espressione generalmente riferita a soggetti che, dopo aver commesso reati di vario genere, si ravvedono per ragioni opportunistiche e, in cambio di ingenti contropartite economiche utili alla collettività, evitano la condanna penale. I dirigenti dello Stato respingono con forza qualsiasi accostamento a malfattori in cerca di impunità!
Al contrario, i dirigenti delle scuole – così come tutti i datori pubblici e privati – sono costantemente impegnati per tutelare l’incolumità di alunni e personale e chiedono solo quello che è giusto: che non sia proprio considerato reato un sinistro determinato dalla impossibilità materiale di tenere sotto controllo tutte le cause che lo hanno prodotto.
Per l’ANP è molto importante che l’intervento legislativo richiesto faccia tesoro di quanto avvenuto con la riforma della responsabilità professionale sanitaria: la nuova formulazione dell’articolo 590-sexies del Codice penale è ritenuta più severa di quella previgente dalla stessa Corte di Cassazione Penale! È dunque urgente intervenire ma, allo stesso tempo, lo si deve fare solo a seguito di un adeguato approfondimento tecnico-giuridico: come sempre, siamo disponibili al confronto avvalendoci dei nostri consulenti legali. Riteniamo utile, a tal proposito, ricordare che l’introduzione di una disposizione penale più favorevole ha effetti retroattivi e che, di conseguenza, non è opportuno che l’urgenza sia il principio di condotta prevalente.
Abbiamo una concreta opportunità di progettare un intervento legislativo ponderato e risolutivo: non possiamo permetterci di perderla!