Il Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, adottato col D.M. n. 47/2025, ha introdotto un insieme di regole che dovrebbero garantire oggettività, trasparenza e coerenza nella misurazione dei risultati.
Tuttavia, alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno fornito interpretazioni applicative che non condividiamo e sulle quali intendiamo fare chiarezza pubblicamente.
In particolare, registriamo una interpretazione restrittiva della regola secondo cui «in caso di mancato raggiungimento del livello minimo dei target previsti per gravi e impreviste cause non imputabili direttamente al Dirigente scolastico […] tale procedura è riconosciuta relativamente a un solo obiettivo».
Tale previsione riguarda una fattispecie ben precisa: l’ipotesi in cui un obiettivo non sia stato raggiunto, ma la mancata realizzazione del quale non sia imputabile direttamente al dirigente. In questo caso, il Sistema consente la ridefinizione del punteggio, limitatamente a un solo obiettivo. Si tratta, dunque, di una misura eccezionale e compensativa, applicabile solo quando il risultato non sia stato conseguito per ragioni estranee alla responsabilità dirigenziale.
Diversa e nettamente distinta è l’ipotesi, parimenti prevista dal Sistema, in cui il dirigente possa integrare la piattaforma con evidenze documentali «al fine di argomentare su eventuali aspetti ostativi al raggiungimento dei target previsti ovvero per rappresentare evidenze positive inerenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati».
Qui non siamo in presenza di un obiettivo non raggiunto, bensì di un obiettivo effettivamente conseguito che, per limiti o incompletezza del sistema informativo, non risulta rilevato. In tali casi, le evidenze caricate non hanno funzione “sanante”, ma svolgono un ordinario ruolo istruttorio: comprovano che il risultato è stato conseguito e che il punteggio deve essere attribuito correttamente.
Confondere queste due fattispecie e applicare il limite “di un solo obiettivo” anche alla correzione di errori oggettivi della piattaforma costituisce un’interpretazione forzata, priva di fondamento letterale e sistematico. Il limite previsto dal Sistema è espressamente riferito al mancato raggiungimento per cause esterne, non alla rettifica di errori – attribuibili esclusivamente all’Amministrazione – nella rilevazione dei dati.
Una simile lettura restrittiva, giuridicamente infondata, è inaccettabile per l’ANP in quanto indurrebbe a pensare che più obiettivi effettivamente raggiunti possano rimanere valutati con punteggio zero per un mero limite tecnico della piattaforma, senza possibilità di piena correzione. Ciò risulta in palese contrasto con i criteri di oggettività e misurabilità della performance affermati dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Pertanto, ribadiamo con chiarezza che:
- il limite del “solo obiettivo” riguarda esclusivamente la fattispecie del mancato raggiungimento per cause non imputabili
- la rettifica di un errore di rilevazione non è una deroga discrezionale, ma un preciso dovere dell’Amministrazione derivante dalle regole del Sistema
- ogni obiettivo effettivamente raggiunto deve essere valutato come tale, indipendentemente dal numero di indicatori che le piattaforme non hanno rilevato a causa di ragioni non imputabili ai colleghi.
L’ANP ritiene imprescindibile che gli Uffici Scolastici Regionali adottino un’interpretazione coerente col dato normativo e con i principi generali dell’ordinamento, evitando applicazioni restrittive e ingiustamente penalizzanti per i dirigenti scolastici.
Ribadiamo che il rispetto delle regole è una condizione essenziale per garantire credibilità al neonato Sistema di valutazione e per assicurare che la performance dirigenziale sia misurata sulla base di dati veritieri, completi e correttamente interpretati.
In caso di esito negativo del contraddittorio, invitiamo i nostri iscritti ad attivare la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di garanzia entro i termini previsti e a darcene tempestiva comunicazione, al fine di poter tutelare efficacemente il loro diritto al corretto riconoscimento dei risultati conseguiti.
