Il 9 marzo 2026 è stato finalmente pubblicato il D.M. 19 febbraio 2026, n. 29, recante la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici in attuazione degli artt. 26 e 26-bis del D.L. n. 144/2022, convertito dalla legge 175/2022, nell’ambito della Riforma 1.1 del PNRR. L’obiettivo dichiarato è allineare i curricoli alla domanda di competenze del tessuto produttivo, con particolare attenzione all’innovazione digitale e all’Industria 4.0. I criteri guida sono: aggiornamento dei profili in uscita, maggiore connessione con il territorio, didattica per competenze, formazione docenti, “Patti educativi 4.0”, sperimentazione nei CPIA e internazionalizzazione. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dall’anno scolastico 2026/27, iniziando con le classi prime e proseguendo progressivamente fino al completamento del quinquennio. Nei prossimi mesi il Ministero emanerà linee guida operative per supportare le istituzioni scolastiche nell’attuazione del nuovo assetto didattico e nella declinazione dei risultati di apprendimento previsti per ciascun indirizzo.

Di seguito illustriamo le novità di maggiore rilievo, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi.

Struttura dell’offerta formativa

L’istruzione tecnica si articola, come prima, in due settori – qualificati ora come “economico” e “tecnologico-ambientale” – con 11 indirizzi per lo più declinati in articolazioni. Queste hanno un carattere specialistico a partire dal triennio conclusivo. I risultati di apprendimento sono definiti negli Allegati A1-A11; i quadri orari nell’Allegato B (area generale) e negli Allegati C1-C11 (area di indirizzo flessibile). È confermato il percorso annuale aggiuntivo di specializzazione per Enotecnico, con diploma referenziato al V livello EQF.

Assetto didattico

La didattica è strutturata per competenze, con progettazione interdisciplinare e organizzazione per Unità di Apprendimento (UdA). Il testo definitivo qualifica tale organizzazione come “progressiva”, segnalando che il passaggio alla didattica per UdA può avvenire gradualmente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. È prevista la possibilità di interventi personalizzati, l’impiego di metodologie differenziate e la riorganizzazione funzionale delle compresenze con un rinvio normativo ancorato saldamente ai nuovi quadri orari (Allegati C1-C11). Il PECUP tiene conto delle competenze chiave europee, del potenziamento STEM, della transizione ecologica e dell’educazione civica.

Raccordi con l’istruzione terziaria

Gli istituti tecnici devono prevedere interventi di raccordo con gli ITS Academy ai sensi della legge n. 99/2022 e con le lauree professionalizzanti. L’obiettivo è costruire una filiera formativa continua di innalzamento delle competenze tecnico-professionali degli studenti.

Formazione docenti

È possibile organizzare, senza oneri aggiuntivi, periodi di osservazione in azienda e affiancamento tutoriale per i docenti delle discipline professionalizzanti e per gli ITP. Sono ipotizzabili anche azioni formative per la didattica laboratoriale innovativa. L’ANP non condivide la presenza della clausola di invarianza finanziaria, già segnalata come criticità strutturale durante la riunione al MIM del 12 febbraio 2026.

Patti educativi 4.0

Gli istituti tecnici possono aderire, singolarmente o in rete, ad accordi regionali o interregionali con ITS Academy, università, centri di ricerca, enti di formazione e imprese. Tali Patti supportano la formazione scuola-lavoro, il raccordo con le professioni e la programmazione della formazione docenti. Rimane aperta la questione, sollevata dall’ANP nella citata riunione del 12 febbraio, del rischio di sovrapposizione con i Poli tecnico-professionali che l’Amministrazione si è riservata di risolvere mediante successive indicazioni.

CPIA

In via sperimentale, i CPIA potranno candidarsi a erogare percorsi di secondo livello di istruzione tecnica a partire dall’anno scolastico 2027/2028. L’articolo 11 del DPR n. 275/1999 è il fondamento normativo della sperimentazione, in coerenza con l’autonomia scolastica. La scelta tra le varie candidature compete agli USR per il tramir5e di apposite commissioni tecniche territoriali.

Internazionalizzazione

È previsto l’insegnamento CLIL (in inglese) di una disciplina non linguistica nel triennio conclusivo. Evidenziamo che il testo del decreto ha recepito varie osservazioni formulate dal CSPI: non prevede più, per il CLIL, alcuna soglia quantitativa; la mobilità internazionale comprende adesso sia la componente studentesca che quella del personale scolastico.

Il commento dell’ANP

Sappiamo bene cosa significa, per un dirigente scolastico, trovarsi a dover pianificare il prossimo anno scolastico con in mano una riforma appena pubblicata e senza ancora gli strumenti operativi per darle attuazione. Questa riforma è ambiziosa e, proprio per questo, è necessario che il sistema possa tradurla in pratica. Gli istituti tecnici stanno già predisponendo le richieste di organico per l’anno scolastico 2026/27 e, per quanto riguarda le classi prime, devono tenere conto dei nuovi quadri orario, definiti dagli Allegati C1-C11 del decreto. Ma un quadro orario è poco utile se non si sa ancora chi può insegnare cosa. Senza la prevista revisione delle classi di concorso, i dirigenti non possono proporre organici coerenti col nuovo assetto.

Chiediamo dunque al Ministero tre interventi concreti e tempestivi:

  • in primo luogo, la pubblicazione del provvedimento di revisione delle classi di concorso; non è pensabile che le scuole predispongano l’organico del primo anno di attuazione della riforma senza sapere a quali docenti affidare le nuove discipline, le compresenze riformulate, le ore di Scienze sperimentali nel biennio
  • in secondo luogo, l’emanazione delle linee guida operative previste dall’articolo 9, comma 3 del decreto; esse non sono un mero accessorio ma lo strumento con cui tradurre un quadro normativo astratto in indicazioni concrete per il collegio dei docenti e per i dipartimenti disciplinari
  • in terzo luogo, un formale invito agli USR affinché accordino ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici tempi congrui per la formulazione dell’organico; non ignoriamo certo che tali scadenze sono vincolate da procedure amministrative complesse, ma riteniamo convintamente che, se una riforma di sistema viene pubblicata a ridosso delle scadenze ordinarie, deve essere il sistema ad adattarsi alla riforma e non il contrario. Pretendere dalle scuole il rispetto delle scadenze ordinarie in un frangente straordinario significa costringerle a formulare organici parziali, potenzialmente incoerenti con i nuovi quadri orari e inevitabilmente destinate a generare contenziosi.

Siamo consapevoli che questa riforma rappresenta uno sforzo genuino di ammodernamento di un segmento fondamentale del nostro sistema scolastico. Proprio per questo non possiamo permettere che un difetto di coordinamento temporale ne comprometta l’avvio. I colleghi meritano di poter lavorare con strumenti adeguati e con tempi ragionevoli. Il Ministero ha ancora la possibilità di garantire entrambi.

Chiediamo che lo faccia.