- L’articolo 4, comma 1, recepisce quanto stabilito dall’articolo 192, comma 4, del d.lgs. 297/1994, come modificato dal decreto-legge n. 45/2025: lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per cui ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Si tratta di una limitazione sostanziale rispetto alla previgente disciplina, volta a garantire un percorso formativo più solido e a contrastare il conseguimento di diplomi attraverso scorciatoie formative
- Viene rivista anche la composizione delle commissioni quando l’esame si riferisce a due anni di corso: in questo caso l’istituzione scolastica deve segnalare tempestivamente la situazione all’Ufficio scolastico regionale che provvede alla nomina di un presidente esterno, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni viciniori. Tale previsione risponde all’esigenza di assicurare maggiore trasparenza e terzietà nella valutazione, in coerenza con l’esigenza di contrastare il deprecabile fenomeno del “diplomifici”
- L’articolo 7 introduce inoltre un sistema di vigilanza rafforzato: i presidenti delle commissioni devono inviare agli Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione sugli esami nei quali emergano eventuali violazioni, per consentire una corretta e uniforme applicazione delle norme.