In data odierna si è tenuto presso la Direzione generale per il personale del MIUR un lungo incontro per verificare l’applicabilità dell’Ipotesi di CIN sottoscritto il 15 aprile 2009.
Rispetto al documento in questione l’ANP aveva tempestivamente avanzato l’obiezione che l’art. 5 sulla mobilità professionale fosse incompatibile con l’art. 12 del DPR n. 140/08 relativo al Regolamento per il reclutamento del personale dirigente della scuola. Il Decreto, infatti, ha abrogato l’art.29 del D.lgs n.165/01 nella parte che prevede la distinzione in settori formativi e ha disapplicato le disposizioni contrattuali vigenti in contrasto con le norme dettate dal nuovo Regolamento.
Sulla base dei nostri rilievi l’amministrazione ha deciso di acquisire il parere dell’Ufficio legislativo del MIUR e anche quello dell’Avvocatura dello Stato (parere che ha rilevanza esterna). In entrambi i casi è stato espresso un inequivocabile invito a modificare l’articolo 5 in quanto incompatibile con l’attuale sistema normativo.
In queste settimane l’ANP si è adoperata in tutti i modi perché si addivenisse ad una soluzione concordata che consentisse di emendare il CIN con l’eliminazione dell’articolo 5. La Direzione generale del personale ha formulato in tal senso una proposta di modifica tale da contemperare, nelle regioni interessate all’esaurimento delle code concorsuali, il diritto dei dirigenti in servizio di chiedere il mutamento d’incarico senza vincoli di settore con le legittime aspettative degli idonei in attesa di nomina.
Tale soluzione, da noi condivisa, non ha trovato il necessario consenso nelle altre sigle sindacali. Per tale ragione l’amministrazione ha dichiarato di voler procedere unilateralmente in due direzioni:
- inviando alla Corte dei Conti per la necessaria registrazione l’Ipotesi di CIN senza emendamenti, ma con una nota di riserva relativa alla legittimità dell’articolo 5;
- diramando agli UU.SS.RR. una circolare con l’indicazione di applicare il CIN in deroga all’articolo 5 in tutte le situazioni territoriali che lo consentano.
Affinché sia possibile acquisire una precisa conoscenza dei fatti, si allega:
- parere dell’Ufficio legislativo del MIUR;
- parere dell’Avvocatura dello Stato;
- lettera di chiarimenti del presidente dell’ANP.