Il 20 dicembre 2011 è stata una giornata storica per quanto riguarda il contenzioso instaurato dalle OO.SS. del comparto scuola nei confronti dei dirigenti che applicando il D.Lgs.150/09 non hanno inteso contrattare le materie indicate dall’art.6, comma 2, lett. h), i) e m) del CCNL Scuola.
Anche i giudici dei Tribunali di Bologna e Nuoro hanno accolto il ricorso dei colleghi che hanno applicato la legge senza spaventarsi di fronte alle minacce di denuncia per comportamento antisindacale. I decreti dei giudici di prime cure sono stati completamente ribaltati: non solo è stata revocata la dichiarazione di antisindacalità dei colleghi, ma sono state completamente cancellate le motivazioni addotte circa la condotta antisindacale.
L’ANP non può che essere soddisfatta per almeno due ragioni:
- con l’accoglimento dei ricorsi dei colleghi mediante altre due sentenze esce definitivamente – ormai si può dire – confermata la linea interpretativa dell’Associazione circa l’immediata applicazione del D.Lgs. 150/09 in materia di contrattazione integrativa. Ben quattro sentenze su quattro lo ribadiscono;
- esce sconfitta la linea di attacco alle prerogative dei dirigenti delle istituzioni scolastiche portata avanti da tutte le OO.SS. del comparto scuola.
Pubblichiamo in allegato la comunicazione dell’Avvocatura dello Stato di Bologna che annuncia l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto che dichiarava antisindacale la condotta dei dirigenti scolastici in relazione all’individuazione delle materie di contrattazione integrativa di istituto e la sentenza del Tribunale di Nuoro.