- gli enti locali, attraverso apposite convenzioni e sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste nel PTOF, nonché durante il periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico, ferma restando la possibilità per i consigli di circolo o di istituto di negare l’assenso a tale utilizzo
- gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi, nonché gli adempimenti necessari per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo, sono posti interamente a carico del concessionario.
- la possibilità per le associazioni e le società sportive senza fini di lucro di presentare agli enti locali progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi scolastici. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, può stipulare una convenzione per disciplinare l’uso gratuito dell’impianto (articolo 5, comma 1-bis)
- l’utilizzo di palestre e impianti sportivi scolastici da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche del territorio anche per svolgere sedute di allenamento e gare ufficiali, sempre nel rispetto delle esigenze dell’attività didattica e precipuamente di quella sportiva della scuola (articolo 6, comma 4)
- la comunicazione da parte delle istituzioni scolastiche, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del PTOF, all’ente locale proprietario delle attività sportive, curricolari o extracurricolari, che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre e degli impianti sportivi (articolo 6, comma 4-bis).
- la disponibilità degli edifici scolastici non può ritenersi in capo agli enti locali, nonostante questi ne siano i proprietari, in quanto detti immobili sono sottoposti a vincolo di destinazione ad uso scolastico e, pertanto, appare alquanto dubbia la legittimità di una loro eventuale concessione in favore di terzi se disposta dagli enti medesimi
- le responsabilità penali derivanti dalla normativa prevenzionistica e gravanti sul dirigente scolastico non sono certo alterabili da accordi tra le parti – quali che esse siano – ma, come è noto, solo da una fonte normativa primaria.