- il riferimento al numero di due unità di collaboratori del DS, residuo del CCNL 2007 e in contrasto con le chiare disposizioni legislative imperative di cui all’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e all’articolo 1, comma 83 della legge n. 107/2015. La clausola contrattuale, oltre a essere illegittima, è anche anacronistica alla luce della crescente complessità delle istituzioni scolastiche, sempre meno gestibili senza uno staff dirigenziale composto da un adeguato numero di collaboratori. L’introduzione dell’organico dell’autonomia e delle risorse del potenziamento, disposta dalla legge n. 107/2015, aveva ampliato la possibilità di utilizzare il personale docente nelle funzioni organizzative, peraltro espressamente richiamate dall’articolo 43 del CCNL 2019/21. Purtroppo, però, dobbiamo constatare come l’impianto contrattuale sia condizionato da un’idea di scuola antiquata e ottocentesca, incapace di scrollarsi di dosso dei vincoli irragionevoli nonostante l’evidente pregiudizio che questi arrecano alla qualità del servizio
- il riferimento alla delibera del Piano delle attività dei docenti, anch’esso sopravvissuto ai vari aggiornamenti contrattuali benché sia reso nullo per contrasto con le disposizioni legislative imperative di cui agli articoli 4 e 25 del D.lgs. n. 165/2001. Il testo dell’ipotesi, infatti, attribuisce ancora al collegio dei docenti la competenza all’approvazione del Piano annuale delle attività. Tale disposizione pattizia è in contrasto col principio costituzionale della riserva di legge in materia di competenza nonché con specifiche disposizioni legislative imperative contenute nel D.lgs. n. 297/1994 e nel D.lgs. n. 165/2001. L’approvazione del Piano non può che essere di competenza del dirigente.