La legge di bilancio per il 2026 ha modificato l’articolo 1, comma 85, della Legge n. 107/2015, ridefinendo la disciplina delle supplenze brevi nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Nella formulazione previgente, l’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle assenze fino a dieci giorni su posto comune era una facoltà del dirigente, mentre oggi è diventato un obbligo. Il ricorso a supplenze esterne rimane possibile solo in presenza di “motivate esigenze di natura didattica“.
L’ANP ha già segnalato il problema: limitare la deroga alle sole esigenze didattiche comprime l’autonomia della funzione dirigenziale, così come delineata dall’articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001, nella gestione della complessità organizzativa scolastica. Quadri orari, equilibrio dei carichi di lavoro, sicurezza, continuità e funzionalità del servizio non sono fattori residuali o separabili da quelli didattici: ne sono, al contrario, la precondizione. La responsabilità del dirigente comprende per definizione la valutazione della sostenibilità delle misure organizzative, affinché sia garantita la qualità del servizio e il pieno esercizio del diritto allo studio.
In questo quadro, chiediamo con forza un intervento correttivo sul piano normativo che riconosca esplicitamente anche le esigenze organizzative tra i presupposti legittimi per il ricorso alle supplenze esterne. Il nostro modello di determina dirigenziale, già messo a disposizione dei colleghi, consente di documentare in modo trasparente sia gli aspetti strettamente didattici che l’impatto organizzativo delle scelte adottate. Si tratta di uno strumento utile, seppure non sostitutivo di una norma che riteniamo debba essere più aderente alla realtà delle scuole autonome.
L’ANP continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare le prerogative dirigenziali, promuovendo un confronto istituzionale volto a ristabilire condizioni di piena coerenza con le responsabilità organizzative che la legge stessa assegna ai dirigenti scolastici.