- la stipula di un accordo individuale scritto tra il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, e ciascun docente partecipante alla seduta
- la consegna a ciascun docente dell’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali scolastici
- la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei nominativi dei lavoratori interessati e della data di cessazione della prestazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente
A seguito dell’intesa raggiunta il 24 giugno 2026 e recepita dalla nota del Dipartimento per il sistema educativo del 30 giugno 2026, n. 3803, la partecipazione a distanza alle sedute degli organi collegiali, comprese quelle a carattere deliberativo, è stata ricondotta dall’Amministrazione all’istituto del lavoro agile di cui alla legge 81/2017.
L’ANP ritiene che tale interpretazione non sia del tutto scontata e chiede pertanto all’Amministrazione di approfondire la questione.
Essa riguarda, infatti, solo lo svolgimento a distanza di alcune specifiche obbligazioni contrattuali. Che questo comporti, di per sé, l’automatica applicazione della legge n. 81/2017 e dei conseguenti obblighi non appare così immediato. Tale istituto, infatti, dovrebbe generalmente costituire la modalità prevalente di esecuzione del rapporto di lavoro piuttosto che riguardarne alcuni aspetti particolari.
In particolare, ci riferiamo ai seguenti obblighi: