È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026 il decreto-legge n. 144/2026, recante Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Il provvedimento, in vigore dall’8 agosto, contiene diverse disposizioni di interesse per le scuole. Ne esaminiamo di seguito le principali.
Ferie non godute
L’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto interviene sull’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, superando la precedente formulazione secondo cui “in nessun caso” si sarebbero potuti corrispondere trattamenti economici sostitutivi e ridefinendo le condizioni alle quali, alla cessazione del rapporto, le ferie non godute possono o meno essere monetizzate.
Com’è noto, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di bilancio 2013), all’articolo 1, commi 54-56, aveva previsto una disciplina specifica: il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, con esclusione di quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la monetizzazione resta possibile nei limiti della differenza tra le ferie spettanti e i giorni nei quali era consentito fruirne.
Diverse pronunce della Corte di cassazione negli ultimi anni – tra le quali le nn. 15415, 16715 e 28587 del 2024 e, da ultimo, le sentenze nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026 – hanno progressivamente chiarito gli obblighi posti in capo all’amministrazione. La recentissima sentenza n. 16525/2026 ha, in particolare, distinto tra:
- i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti tra l’inizio e la fine delle stesse per i quali non è ritenuto necessario uno specifico avviso del dirigente;
- il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno durante il quale, invece, il dirigente deve informare il docente della possibilità di fruire delle ferie nei giorni in cui non è impegnato in scrutini, esami o attività valutative nonché delle conseguenze della mancata fruizione.
Il Decreto PA si colloca nel solco di questa evoluzione giurisprudenziale e, coerentemente con quanto ANP ha sempre sostenuto, rende ora obbligatorio l’invito da parte del dirigente al personale scolastico. La nuova disposizione stabilisce infatti che spetta al dirigente garantire al personale, attraverso i propri poteri organizzativi, la possibilità di fruire pienamente delle ferie. Egli deve pertanto invitare formalmente il lavoratore a farlo, informandolo in tempo utile che le ferie, se non utilizzate, andranno perse e non potranno essere monetizzate.
In coerenza con i più recenti indirizzi giurisprudenziali, il decreto ha specificato che resta in capo all’amministrazione l’onere della prova. Non sarà quindi sufficiente rilevare, a posteriori, che il dipendente avrebbe potuto chiedere le ferie: l’amministrazione dovrà essere in grado di dimostrare di avergli concretamente consentito di fruirne, di averlo formalmente invitato a farlo e di averlo preventivamente informato delle conseguenze.
Alla luce della nuova formulazione normativa, la soluzione più prudente è quella di fornire, fin dall’inizio dell’anno scolastico, una comunicazione formale al personale, invitandolo a programmare e beneficiare delle ferie nei periodi in cui ciò sia consentito dalla rispettiva disciplina contrattuale. Si rimanda, in tal senso, alla modulistica specifica dell’ANP riservata ai nostri iscritti.
Va precisato che la nuova disciplina non opera immediatamente sulle ferie già maturate: l’articolo 1, comma 2, stabilisce che essa si applicherà alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Performance e formazione dei dirigenti
L’articolo 1, comma 7 del decreto-legge modifica l’articolo 3, comma 5, del D.lgs. n. 150/2009, stabilendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione collegata alla progressività della performance del personale dirigenziale sono destinate all’incremento delle risorse per la formazione dei dirigenti, secondo modalità definite dalla contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.
La disposizione si inserisce nel più ampio intervento sulla valutazione della dirigenza pubblica recentemente introdotto dalla legge n. 119/2026 che ha rafforzato il principio di differenziazione della retribuzione collegata alla performance.
Resta, tuttavia, da chiarire se e in quale misura tale disciplina trovi applicazione anche nei confronti dei dirigenti scolastici. La loro valutazione è infatti regolata da una disciplina specifica, fondata sull’articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001 e sul Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici adottato con D.M. n. 47/2025, proprio in ragione della specificità delle funzioni esercitate.
Urgono pertanto chiarimenti sull’applicabilità di tali nuove disposizioni ai colleghi e sul suo eventuale coordinamento con il vigente sistema speciale di valutazione.
Altre disposizioni sulla scuola
Scuole paritarie. L’articolo 5, comma 1, proroga fino all’anno scolastico 2027/2028 la disciplina transitoria prevista dall’articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 62/2000, relativa ai requisiti del personale docente delle scuole secondarie paritarie nei casi in cui non sia stato possibile conseguire l’abilitazione per mancata attivazione dei relativi percorsi formativi.
Docenti neoassunti e graduatorie concorsuali. L’articolo 5, comma 2, modifica l’articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017. Dopo il superamento del periodo di prova, il docente continua a essere cancellato dalle graduatorie concorsuali ad esaurimento e di istituto nelle quali è inserito, ma viene ora espressamente stabilito che la cancellazione non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari. La novità amplia quindi le possibilità di successiva assunzione del docente da altra graduatoria concorsuale, senza introdurre specifici adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche.