Con l’ordinanza 25 agosto 2026, n. 24765, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno ribadito un principio semplice: il giudizio davanti alla Corte dei conti per danno erariale e un eventuale giudizio civile per gli stessi fatti sono due percorsi autonomi che possono procedere in parallelo senza violare alcun divieto di doppio giudizio.
Nessuna novità dirompente, quindi, ma la conferma di una linea consolidata. La Corte non è entrata nel merito della vicenda, che spetta esclusivamente al giudice contabile, ma ha ritenuto opportuno, nel motivare la propria decisione, chiarire la portata delle innovazioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, già esaminata nel nostro comunicato di gennaio.
Secondo la Cassazione, le nuove norme – definizione più precisa di colpa grave, potere riduttivo obbligatorio, tetto al risarcimento, assicurazione obbligatoria – non introducono una limitazione di responsabilità nei giudizi contabili, restando l’accertamento della colpa grave un compito esclusivo di merito della Corte dei conti. Tale assetto tutela la posizione dei dipendenti pubblici, compresi i dirigenti scolastici, ma non equivale a un esonero automatico di responsabilità: la diligenza nella gestione delle risorse pubbliche resta un dovere pieno.
Ricordiamo che gli iscritti ANP sono già coperti da una solida assicurazione contro la responsabilità per danno erariale e per responsabilità civile, alle migliori condizioni presenti sul mercato. In un quadro dove i due giudizi possono procedere insieme, avere questa tutela alle spalle significa poter lavorare con più serenità, sapendo di non essere soli davanti a un rischio che fa parte del mestiere. È una tutela concreta che non richiede alcuna pratica da parte del dirigente: la polizza è già attiva con la semplice iscrizione ad ANP e copre le spese legali e gli eventuali importi posti a carico del dirigente per colpa grave, esattamente il tipo di rischio su cui interviene la pronuncia della Cassazione.
Ai colleghi raccomandiamo, come sempre, la massima cura nella documentazione delle scelte gestionali e nel ricorso, dove possibile, al controllo preventivo di legittimità che resta il presidio più efficace contro il rischio di responsabilità erariale.
L’ANP è sempre al fianco dei suoi iscritti.