Scuole di maggiori dimensioni e complessità, stretta sulla concessione di esoneri e semiesoneri ai collaboratori vicari, aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità: questi, tra gli altri, gli effetti negativi che la manovra recentemente approvata (legge 15 luglio 2011, n. 111) avrà sul lavoro di chi è chiamato a dirigere le istituzioni scolastiche italiane.Avevamo già anticipato le nostre critiche alla manovra al momento della sua approvazione come decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri.
Le riconfermiamo oggi, alla luce del testo definitivamente approvato dal Parlamento, di cui proponiamo un’analisi limitatamente ad alcune disposizioni dell’art. 19 della legge, quelle che riguardano il dimensionamento delle scuole, le reggenze e gli esoneri per i vicari:
- Il comma 4 dell’art. 19 riguarda il dimensionamento e prevede la soppressione delle attuali direzioni didattiche e delle scuole medie ed il loro accorpamento in istituti comprensivi che, per essere dotati di autonomia, dovranno avere almeno 1.000 alunni, ridotti a non meno di 500 nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche. La norma, che prefigura la totale “verticalizzazione” delle scuole del primo ciclo di istruzione, prevede che il dimensionamento decorra fin dal prossimo a.s. 2011/2012. Ciò è però irrealistico, considerati i tempi necessari per le complesse procedure che devono essere messe in atto: dai confronti in sede di Conferenza Stato-Regioni (come indicato in una recente nota del Direttore del personale della scuola) al coinvolgimento di comuni e province per l’elaborazione delle proposte, per arrivare alle delibere finali delle varie giunte regionali che dispongono il dimensionamento stesso. Di fatto, l’efficacia della nuova norma non si potrà avere prima dell’inizio dell’a.s. 2012/2013.
- Il comma 5 riguarda l’assegnazione dei dirigenti alle scuole e prevede che alle scuole attualmente funzionanti con meno di 500 alunni, ridotti a 300 per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse scuole vanno conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma. Poiché la norma è immediatamente esecutiva, il MIUR ha dato disposizioni affinché le reggenze per questa tipologia di scuole vengano attribuite già a partire dal prossimo 1° settembre, ma solo per quelle sedi che risulteranno vacanti.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto fra gli effetti delle norme e l’assunzione dei 2.386 nuovi dirigenti a seguito del concorso appena bandito, non ci saranno sicuramente problemi circa la nomina dei vincitori del concorso medesimo, stanti l’attuale alto numero di scuole prive di dirigente (1.346 nel corrente a.s. 2010/2011), il trend annuale di abbandono del servizio da parte dei dirigenti scolastici (7-800 all’anno) e il fatto che le graduatorie dei vincitori del concorso avranno validità triennale a far data dalla loro pubblicazione, prevista per agosto 2012.
- 80 classi per l’esonero nelle scuole primarie. Non è previsto il semiesonero;
- 55 classi per l’esonero nelle scuole secondarie e negli istituti comprensivi; in tali istituzioni è possibile un semiesonero con almeno 40 classi
L’insieme di queste norme porterà indubbiamente un aggravio di lavoro per i dirigenti delle scuole, che si troveranno a dirigere istituzioni più complesse e maggiormente dimensionate rispetto alle attuali avendo, inoltre, l’ulteriore problema costituito dall’inasprimento delle condizioni minime richieste per la concessione di esoneri e semiesoneri ai collaboratori vicari per i quali – peraltro – non è ancora stata risolta la questione del pagamento – pur previsto dalle norme contrattuali in vigore nel comparto scuola – delle competenze spettanti per l’esercizio delle funzioni superiori. Per questo l’Anp ha recentemente intrapreso una campagna di ricorsi giurisdizionali.