- in relazione alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, ferma restando la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado, è stato chiarito che, nelle relative procedure concorsuali che le riguarda, si procede con la formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Alla stessa stregua, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze
- è stata chiarita, nell’ambito delle norme transitorie e finali di cui all’articolo 5 dello schema di decreto, la condizione dei docenti che dovessero trovarsi in condizioni di esubero o soprannumerarietà. Qualora, ai sensi del CCNI che disciplina la mobilità del personale, tali docenti siano utilizzati nel grado inferiore, mantengono il trattamento giuridico ed economico loro spettante in riferimento al grado di titolarità.
L’ANP ha partecipato ieri, 16 novembre 2023, in videoconferenza, al secondo incontro di informazione, resa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sullo schema di provvedimento ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, D.Lgs. n. 59/2017 relativo alla revisione e all’aggiornamento delle classi di concorso.
L’Amministrazione, rappresentata dal Dott. F. Manca della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha riferito di avere recepito alcune delle osservazioni formulate nei gironi scorsi dalle organizzazioni sindacali. Nello specifico, sono state apportate le seguenti modifiche sui profili del decreto che impattano sulla gestione giuridica del personale: