- i Capi Dipartimento cui spetterà il compito di individuare gli obiettivi
- i Direttori Generali degli USR che potranno integrare, entro limiti prestabiliti, tali obiettivi e provvederanno alla loro assegnazione ai dirigenti scolastici e alla definizione del punteggio di valutazione, che sarà quantificato in centesimi
- i Dirigenti amministrativi in servizio presso gli Ambiti territoriali e i dirigenti tecnici con funzioni ispettive che avranno funzioni di supporto nella fase istruttoria della valutazione
- la valutazione deve essere ancorata a evidenze chiare e soprattutto misurabili, con l’obiettivo di delimitare i margini di discrezionalità
- la possibilità di modifiche e/o integrazioni agli obiettivi nazionali, da parte dei Direttori degli USR, è accettabile nella misura in cui sia riferita a problematiche locali e previa fissazione di limiti ben definiti, al fine di mantenere la coerenza tra il livello locale e quello nazionale
- deve essere assicurata la possibilità, per i dirigenti scolastici, di segnalare sia eventuali cause oggettive di non raggiungimento degli obiettivi – in presenza delle quali la responsabilità del dirigente va sempre esclusa – sia anche episodi e fatti in grado di incidere positivamente sulla propria valutazione
- anche se nessun sistema di valutazione può essere esente da margini di discrezionalità, occorre che questa sia correlata a fattispecie concrete, documentate e documentabili, soprattutto nel primo anno di vigenza del Sistema.