- Per le sostituzioni del DSGA di durata fino a 90 giorni, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo ad altro dipendente
- Per le sostituzioni superiori a 90 giorni, l’incarico è conferito dal dirigente dell’Ambito territoriale, secondo criteri definiti dal Ministero previo confronto con le OO.SS.
- in caso di esubero è salvaguardato l’interesse del dipendente a essere ricollocato in altra sede;
- in caso di mancata disponibilità di chicchessia a ricoprire il ruolo di DSGA, non viene garantito il diritto della collettività al buon andamento del servizio scolastico.