- il limite del “solo obiettivo” riguarda esclusivamente la fattispecie del mancato raggiungimento per cause non imputabili
- la rettifica di un errore di rilevazione non è una deroga discrezionale, ma un preciso dovere dell’Amministrazione derivante dalle regole del Sistema
- ogni obiettivo effettivamente raggiunto deve essere valutato come tale, indipendentemente dal numero di indicatori che le piattaforme non hanno rilevato a causa di ragioni non imputabili ai colleghi.