Il Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell’istruzione e del merito, con nota n. 4712 del 14 settembre 2026, ha fornito le prime indicazioni applicative della legge 9 giugno 2026, n. 104 sul consenso informato in ambito scolastico. La nota conferma che le scuole possono proseguire, senza incertezze, i percorsi di educazione al rispetto della persona e alle relazioni, nell’ambito dell’educazione civica, così come l’insegnamento scientifico dei temi legati alla sessualità previsto dal curricolo.
Inoltre, il 21 settembre il Ministero ha trasmesso una lettera sull’argomento ai genitori attraverso i registri elettronici. A tale proposito, in data odierna il Presidente ANP ha inviato al Ministro la richiesta di informare i dirigenti scolastici prima che questo tipo di comunicazioni raggiunga le famiglie affinché possano rispondere con puntualità alle istanze dell’utenza.
L’ambito di applicazione della legge è circoscritto con precisione. Il consenso informato preventivo, in forma scritta, riguarda soltanto le attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa che trattino specificamente temi attinenti alla sessualità, comprese le tematiche afferenti alle identità di genere anche quando affrontate in modo indiretto (articolo 1, commi 2 e 3, legge n. 104/2026).
Nella scuola dell’infanzia e nella primaria sono in ogni caso escluse attività di questo tipo, fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti (articolo 1, comma 5).
Ne restano fuori, invece, gli obiettivi curricolari di Scienze su apparati riproduttivi, sviluppo puberale e malattie sessualmente trasmissibili, così come le attività di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia e al contrasto della violenza e delle discriminazioni. Per queste ultime continuano a valere le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e le Indicazioni nazionali.
È la distinzione che avevamo già sostenuto lo scorso ottobre durante l’esame parlamentare del provvedimento: le attività curricolari restano affidate all’azione della scuola, quelle extracurricolari sono subordinate al consenso delle famiglie.
Nel merito della legge, rileviamo come alcuni aspetti continuino a presentare profili problematici dal punto di vista organizzativo-gestionale. In caso di mancata adesione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve comunque garantire, con i propri strumenti di autonomia e flessibilità organizzativa, la fruizione di attività formative alternative affidate a docenti della scuola (articolo 1, comma 3, legge 104/2026). Peraltro, l’adempimento non può contare su risorse aggiuntive, per effetto della clausola di invarianza finanziaria (articolo 3): un onere da noi già segnalato a giugno che rileva l’asimmetria con le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, sostenute invece da appositi stanziamenti.
Sul fronte della governance interna, la previsione di una doppia approvazione dei criteri di selezione degli esperti esterni da parte del collegio dei docenti e del consiglio di istituto incrocia con le competenze dirigenziali nonché con quelle dei singoli organi collegiali, rendendo ancora più urgente una revisione del Testo unico, prevista dall’articolo 15 della legge n. 167/2025.
Avremo modo di ragionarne insieme ai colleghi in occasione del webinar Consenso informato: vincoli normativi e margini di autonomia che si terrà il prossimo 28 ottobre alle ore 16.00. Forniremo anche un modello aggiornato del Patto educativo di corresponsabilità.