L’ANP ha partecipato oggi, in presenza, alla seduta di avvio della trattativa sulla regolamentazione del diritto di sciopero dei dirigenti dell’area “istruzione e ricerca”. Come ribadito nel comunicato di ieri, ciò è stato reso possibile proprio grazie alla nostra azione in quanto abbiamo provveduto, nel luglio scorso, alla disdetta dell’Accordo allegato al CCNL Scuola del 26 maggio 1999 concernente l’attuazione della Legge n. 146/1990 sul diritto allo sciopero. Riportiamo qui di seguito integralmente la dichiarazione di avvio delle trattative resa dal Presidente dell’ANP.
L’ANP e la CIDA ritengono che il confronto odierno debba muovere da un principio preliminare: la disciplina dello sciopero della dirigenza di quest’area deve essere negoziata tenendo conto della specificità della funzione dirigenziale e dell’assetto autonomistico delle istituzioni coinvolte, senza trasporre automaticamente modelli elaborati per il personale del comparto o per la dirigenza delle altre aree.
Il punto di equilibrio va individuato tra due esigenze entrambe costituzionalmente rilevanti: da un lato, l’effettività del diritto di sciopero; dall’altro, la tutela dei diritti fondamentali dell’utenza attraverso la garanzia delle sole prestazioni realmente indispensabili.
Per l’ANP e per la CIDA è quindi essenziale che la futura regolamentazione non persegua la continuità ordinaria della funzione dirigenziale durante lo sciopero. La finalità deve essere più circoscritta: assicurare, nei casi e nei limiti strettamente necessari, quelle prestazioni che risultino effettivamente indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 1990.
Occorre, pertanto, evitare automatismi. La titolarità di una posizione dirigenziale non può tradursi, di per sé, in una negazione tout court del diritto di sciopero. La garanzia delle prestazioni essenziali non può determinare una sostituzione generalizzata del dirigente scioperante né una ricostituzione artificiale della normale funzionalità dirigenziale di sua competenza.
Riteniamo inoltre necessario che il nuovo assetto sia coerente con il sistema delle fonti contrattuali dell’Area “istruzione e ricerca” e, in particolare, con il ruolo assegnato alla contrattazione integrativa dall’articolo 8 del CCNL. La disciplina nazionale dovrebbe quindi definire con chiarezza principi, criteri e limiti, lasciando ai successivi livelli di contrattazione esclusivamente gli spazi applicativi espressamente previsti.
Un altro principio per noi importante è quello della determinatezza. Formule generiche come “urgenza”, “necessità” o “continuità del servizio”, se non puntualmente delimitate, rischiano di estendere eccessivamente l’area delle prestazioni da garantire. La nuova disciplina deve invece essere sufficientemente chiara da prevenire interpretazioni espansive e contenzioso.
Infine, l’ANP e la CIDA ritengono che il nuovo accordo debba essere improntato a un criterio di effettività: la regolamentazione non può ridurre lo sciopero a una mera astensione formale priva di effetti sostanziali sul servizio. Il contemperamento richiesto dalla legge deve proteggere il contenuto essenziale dei diritti dell’utenza senza neutralizzare il diritto costituzionale allo sciopero dei dirigenti.
Su questa base siamo disponibili a un confronto aperto e costruttivo, riservandoci di formulare successivamente proposte più puntuali sugli aspetti applicativi.
L’ARAN ha aggiornato la seduta, comunicando che interpellerà la Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.