- il peso attribuito all’unico obiettivo regionale previsto è stato limitato a dieci punti e la definizione di tale obiettivo dovrà essere concordata con i Capi Dipartimento del Ministero
- i dirigenti scolastici potranno segnalare eventuali cause oggettive di non raggiungimento degli obiettivi – in tal caso la responsabilità del dirigente è sempre esclusa – nonché episodi e fatti in grado di incidere positivamente sulla propria valutazione
- qualora il dirigente scolastico non condivida la valutazione assegnatagli, potrà sempre chiedere un contraddittorio con il Direttore Generale dell’USR che sarà obbligato a instaurarlo
- in caso di esito non soddisfacente del contraddittorio, il dirigente potrà sempre appellarsi all’Organismo di garanzia, composto anche da due dirigenti scolastici di differenti cicli di istruzione, individuati a sorteggio, così come gli altri componenti dell’organismo
- la valutazione sarà ancorata a evidenze chiare e misurabili. L’Amministrazione, però, non ha accolto la nostra proposta di attribuire 90 punti alla valutazione per il raggiungimento degli obiettivi; questi peseranno per 80 punti, mentre altri 20 saranno attribuiti per la valutazione dei comportamenti professionali e organizzativi da parte del Direttore Generale dell’USR
- resta confermato che il mancato raggiungimento degli obiettivi non potrà essere imputato al dirigente se riconducibile a circostanze non dipendenti dalla sua volontà. Ciò permetterà di evitare, fra l’altro, che il mancato rispetto dei tempi di pagamento delle fatture per indisponibilità di cassa o dei tempi di autorizzazione delle rate stipendiali dei supplenti brevi per le criticità del SIDI possa ripercuotersi negativamente sulla valutazione del dirigente
- la rubrica di valutazione è stata modificata, in modo da esplicitare analiticamente, per tutti i criteri, i descrittori di ciascun livello attribuito.
- non è stato risolto il problema delle interferenze fra le azioni del dirigente e le competenze degli organi collegiali che potrebbero determinarsi in relazione ad alcuni obiettivi
- nei casi in cui si verifichi un’interruzione della posizione dirigenziale, la valutazione e la conseguente retribuzione di risultato andrebbero ancorate solo al raggiungimento degli obiettivi, senza alcun riferimento alla proporzione di servizio prestato nell’anno
- deve essere esplicitato che anche i dieci punti assegnati per l’obiettivo regionale vanno desunti dal sistema informativo, come previsto per tutti gli obiettivi nazionali
- in caso di mancato raggiungimento del livello minimo di target per cause non imputabili direttamente al dirigente, la bozza prevede che il Direttore Generale dell’USR possa ridefinire il punteggio per un solo obiettivo. Abbiamo chiesto che ciò abbia luogo per tutti gli obiettivi indistintamente.