Abbiamo letto con sincero stupore le considerazioni diffuse da una sigla sindacale largamente minoritaria dell’Area Istruzione e Ricerca a proposito della riunione svoltasi oggi presso l’ARAN sulla regolamentazione del diritto di sciopero.
Lo stupore, in realtà, dura poco. Ben sappiamo che, quando gli argomenti scarseggiano, si è umanamente tentati di riempire il vuoto con il volume della polemica.
Secondo la singolare ricostruzione dei nostri severi censori, l’apertura di un tavolo negoziale chiesto dall’ANP costituirebbe addirittura un insuccesso; l’ARAN sarebbe il soggetto sbagliato; l’opportunità di aggiornare l’accordo del 1999 viene rappresentata come un rischio; occuparsi oggi dell’effettivo esercizio del diritto di sciopero sarebbe un “distrattore” rispetto al problema “vero” della dirigenza scolastica, quello retributivo.
Un insieme di tesi imbarazzanti, ma che ha almeno un pregio: mostra fin dove possa spingersi la propaganda quando decide di non lasciarsi disturbare dai fatti.
L’ANP ha disdettato una disciplina risalente al 1999, nata nel Comparto Scuola e costruita quando i capi di istituto erano ancora ricompresi in quel comparto, prima dell’attuale assetto della dirigenza scolastica e della sua collocazione in un’autonoma area contrattuale. Ha quindi chiesto l’apertura di un confronto per definire una disciplina aggiornata e coerente con l’ordinamento vigente. L’ARAN ha convocato le organizzazioni sindacali e ha aperto il negoziato.
Definire questo un “buco nell’acqua” richiede una concezione piuttosto creativa dell’insuccesso: si formula una richiesta, il soggetto negoziale le dà seguito, convoca il tavolo e avvia la discussione. Evidentemente, per alcuni, il fallimento consiste ormai nell’ottenere l’avvio del negoziato che si era chiesto.
Quanto alla Commissione di garanzia, farne il centro della questione significa semplicemente confondere funzioni diverse. L’articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per chi avesse voglia di leggerlo, stabilisce espressamente che è l’ARAN a negoziare gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili e a sottoporli poi alla valutazione della Commissione. L’articolo 2 della legge n. 146 del 1990 dice il resto: le parti concordano la disciplina; la Commissione ne valuta l’idoneità e, nei casi previsti, interviene con una regolamentazione provvisoria. Non occorre dunque elaborare ardite teorie istituzionali: sarebbe stato sufficiente leggere le norme e (sforzarsi di) comprenderle.
Il meccanismo è talmente misterioso che è stato seguito, da ultimo, proprio per l’Accordo del 2 dicembre 2020 del Comparto Istruzione e Ricerca: prima la sottoscrizione presso l’ARAN, poi la valutazione di idoneità della Commissione. Quell’accordo, peraltro, esclude espressamente i dirigenti dal suo campo di applicazione e durante la riunione è emerso, con qualche imbarazzo, che i nostri severi censori non ne erano a conoscenza. Così come, d’altronde, non conoscevano l’esistenza degli specifici accordi per le altre aree dirigenziali.
Può accadere. Prima di impartire lezioni agli altri, tuttavia, una breve ricognizione del sito dell’ARAN avrebbe richiesto meno tempo della successiva redazione del comunicato.
Per l’ANP, una disciplina vecchia di oltre un quarto di secolo, rimasta sostanzialmente immutata mentre cambiavano ordinamento, contrattazione e responsabilità della dirigenza scolastica, merita di essere riesaminata. Per altri, evidentemente, ventisette anni di immobilità costituiscono una garanzia di perfezione. È una posizione legittima: anche conservare indefinitamente ciò che esiste è una linea sindacale. Ha soprattutto il vantaggio di non richiedere studio né iniziativa.
Resta poi l’argomento più sorprendente: occuparsi oggi dell’effettività del diritto di sciopero costituirebbe un “distrattore” rispetto al problema “vero”, quello retributivo.
Ci riesce molto difficile immaginare un rovesciamento più completo della logica sindacale. L’ANP considera l’aspetto retributivo una rivendicazione essenziale da perseguire con la massima determinazione. Proprio per questo ritiene necessario che i dirigenti dispongano anche degli strumenti attraverso i quali sostenere le proprie rivendicazioni.
Dichiarare il contrario significa affermare, in sostanza, che prima bisognerebbe ottenere ciò per cui si protesta e solo dopo preoccuparsi di come si protesta. Una teoria sindacale davvero innovativa.
Per l’ANP la dignità della dirigenza scolastica passa – ovviamente – dalla retribuzione, ma anche dal rispetto dei tempi di lavoro e di riposo, dalla sostenibilità dei carichi professionali, dalla tutela delle responsabilità e dall’effettivo esercizio delle libertà sindacali. Noi non intendiamo sacrificare alcuno di questi diritti a favore degli altri.
È comprensibile che una sigla la cui rappresentatività è poco più di un quarto della nostra ritenga conveniente costruire la propria visibilità attraverso una comunicazione sistematicamente aggressiva nei confronti dell’ANP. Ognuno utilizza gli strumenti di cui dispone, secondo le proprie capacità.
Noi preferiamo comportarci diversamente e cerchiamo di individuare i problemi, assumere iniziative, aprire tavoli negoziali e ottenere risultati.
Lasciamo volentieri ad altri il compito di commentare rumorosamente il nostro lavoro.
Res, non verba.