- carenza generale di fondi, tenuto conto che il principio di autonomia richiede che tutte le spese necessarie al funzionamento della scuola – tra cui anche quelle per la sicurezza – gravino sul finanziamento erogato dal Ministero, cronicamente esiguo
- criticità legate alla gestione del personale a tempo determinato, in quanto lo stesso viene assunto durante tutto l’anno scolastico, con conseguente impossibilità di una programmazione puntuale della formazione da erogare, il che crea un gap ineliminabile tra il momento dell’assunzione e quello dell’effettivo assolvimento dell’obbligo di formazione: una circostanza che, a sua volta, moltiplica i costi
- scarsa diffusione delle reti di scuole di cui all’articolo 7 del DPR n. 275/1999 – destinabili alla gestione di attività di comune interesse come la formazione sulla sicurezza lungo tutto l’anno scolastico – a causa della gran mole di adempimenti che graverebbero sulla scuola capofila.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di sicurezza dei lavoratori diventerà pienamente operativo il 24 maggio, al termine del periodo transitorio. Si ripresenta dunque con forza il problema di come i dirigenti scolastici possano assolvere efficacemente all’obbligo di formazione del restante personale scolastico.
Secondo quanto disposto dall’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008, infatti, la formazione del personale in materia di salute e sicurezza è un obbligo inderogabile a carico del datore di lavoro cui il dirigente stesso è equiparato.
Sussistono però considerevoli ostacoli sulla strada del rispetto delle prescrizioni stabilite dal suddetto decreto: