- la titolarità delle relazioni sindacali compete al dirigente scolastico ex articolo 25, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e nessuno ha facoltà di fornire al medesimo dirigente indicazioni su come condurle;
- la gestione del personale spetta, parimenti, al dirigente scolastico che agisce con gli stessi poteri del privato datore di lavoro ex articolo 5, comma 2 e articolo 25, comma 4 del citato d.lgs. n. 165/2001;
- la definizione delle attività da realizzare in una scuola spetta ai suoi organi collegiali ai sensi della procedura di definizione del PTOF ex articolo 3 del d.P.R. n. 275/1999;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa sono solo quelle definite dall’articolo 30 del CCNL di comparto del 18 gennaio 2024, non modificato per questi aspetti dal nuovo CCNL che dovrebbe essere definitivamente sottoscritto proprio oggi. Tale articolo prevede con estrema chiarezza che, per quanto di interesse in relazione alla nota in questione, costituiscono oggetto di contrattazione integrativa i “criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi”, non certo le attività che possono essere retribuite con quei compensi.
Ieri 22 dicembre l’Ufficio VII della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del MIM ha diramato una nota di “chiarimenti” sull’utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dell’integrazione al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) assegnata dal medesimo ufficio con precedente nota dello scorso 5 dicembre.
Dopo avere correttamente ricordato che i contratti integrativi di istituto già perfezionati non vanno riaperti a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni al FMOF, l’Ufficio afferma che tale eventualità “necessita di una nuova e aggiuntiva contrattazione a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dalla legge”.
Ad avviso dell’ANP questa indicazione – probabile frutto dell’autonoma interpretazione dell’Ufficio senza alcun coinvolgimento della superiore Direzione Generale – è del tutto illegittima nonché indicativa di un’errata concezione delle relazioni sindacali. Ricordiamo infatti che: