- spetta all’Ispettorato territoriale del lavoro valutare complessivamente le ‘condizioni ambientali’ di cui alla lettera b) del citato articolo 17, comma 2. Tale apprezzamento non è vincolato alle sole ‘mansioni’ svolte dalla lavoratrice ma “scaturisce dall’analisi complessiva delle caratteristiche del contesto ambientale in cui la lavoratrice è chiamata a effettuare la prestazione lavorativa”
- per l’adozione del provvedimento di interdizione post partum non è inderogabilmente prescritta la previa acquisizione del parere del medico competente; di conseguenza, la sua assenza non può, per sé sola, fondare il mancato rilascio del “provvedimento di tutela” richiesto dalla lavoratrice in puerperio. Tanto più – aggiunge il giudice amministrativo – che il parere “nella fattispecie in esame, non è stato prodotto dall’istante non per negligenza o mancanza di volontà (ovvero per altra ragione a essa imputabile), bensì a causa del conflitto negativo di competenza sollevato dall’USR Lazio e dal medico competente dell’Istituto scolastico”.