Risulta pubblicata in G.U. la legge 9 giugno 2026, n. 104 recante Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
L’ANP è pronta ad accompagnare i dirigenti scolastici nella sua applicazione, partendo da una puntuale lettura del testo definitivo, in parte modificato rispetto a quello da noi commentato il 17 ottobre 2025 quando era ancora in corso l’iter parlamentare del disegno di legge.
Per inquadrarne correttamente la portata, evidenziamo in primo luogo che l’educazione affettiva e quella sessuale in senso biologico non vengono soppresse: la prima trova il proprio fondamento nelle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo (D.M. n. 221/2025), la seconda continua a svolgersi nell’ambito dei contenuti disciplinari ordinari.
L’intervento legislativo riguarda, nello specifico:
- le attività di ampliamento dell’offerta formativa attinenti alla sessualità, assoggettate all’obbligo di consenso informato preventivo in forma scritta (articolo 1, comma 3)
- l’esclusione di qualsiasi attività in materia sessuale nella scuola dell’infanzia e nella primaria, fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali (articolo 1, comma 5)
- le attività extracurricolari di cui al comma 2 la norma, già di fatto sottoposte necessariamente all’acquisizione del consenso, da ora in poi “informato”, ai fini della loro frequenza.
Ciò che riguarda più direttamente la dirigenza scolastica, però, sono i due seguenti aspetti.
Il primo, con riferimento alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, è l’obbligo di garantire attività formative alternative con presenza di docenti per gli studenti non aderenti, previa comunicazione alle famiglie (articolo 1, commi 3 e 4). Tali adempimenti dovranno essere assolti senza disporre di ulteriori risorse, vista la clausola di invarianza finanziaria. Il prospettato confronto con le attività alternative all’IRC – sostenute da appositi stanziamenti – non è dunque proponibile a causa della evidente asimmetria di spesa.
Il secondo aspetto, di portata più ampia, riguarda l’articolo 2: il coinvolgimento di soggetti esterni in qualunque attività formativa — curricolare o extracurricolare, senza limitazione tematica — è subordinato ora all’approvazione da parte del collegio dei docenti e del consiglio di istituto. Come avevamo ampiamente illustrato in sede di audizione davanti alla VII Commissione della Camera (luglio 2025) e paventato nel comunicato del 17 ottobre 2025, si è così generato un intreccio tra le competenze gestionali del dirigente scolastico, da una parte, e quelle tecniche del collegio dei docenti nonché di indirizzo del consiglio di istituto, dall’altra.
A questo punto dobbiamo prendere atto del fatto che nessuno tra i numerosi decisori politici succedutisi per oltre un quarto di secolo – dall’introduzione dell’autonomia scolastica e dei due noti pareri del Consiglio di Stato risalenti al 1999 al 2000 – è ancora riuscito a risolvere il problema della sovrapposizione di dette competenze. L’articolo 4 del d.lgs. 165/2001 continua a essere ignorato in favore di una deleteria commistione che non giova certamente alla qualità del servizio alle famiglie.
Ma la speranza è sempre l’ultima a morire. Confidiamo dunque nell’articolo 15 della legge n. 167/2025, recante proprio “delega alla revisione del Testo Unico”, che è finalizzato ad aggiornare la governance delle istituzioni scolastiche in coerenza con la legislazione intervenuta negli ultimi venticinque anni.
L’ANP fornirà ai propri iscritti tempestivi orientamenti operativi sull’applicazione della legge 104/2026. Non lasceremo i colleghi soli davanti a un testo che, al di là della sua portata simbolica, pone concrete questioni gestionali e organizzative.