- comunicazione alla Corte dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla presentazione del conto giudiziale. Tali dati confluiscono nell’anagrafe degli agenti contabili, da tenere costantemente aggiornata. Si evidenzia che, nelle istituzioni scolastiche, l’agente contabile va individuato nel direttore SGA, in qualità di responsabile del fondo economale nonché di consegnatario dei beni (articoli 21 e 30 del D.I. n. 129/2018), mentre il dirigente scolastico è preposto alla parificazione del conto, dopo che esso sia stato verificato dai Revisori dei conti
- presentazione del conto giudiziale, da parte dell’agente contabile ovvero del direttore SGA, all’amministrazione di appartenenza, quindi al dirigente scolastico, per la parificazione
- deposito del conto giudiziale nella segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti, da effettuarsi per via telematica mediante la piattaforma SIRECO.