- l’analisi dell’andamento infortunistico aziendale prima e dopo la formazione
- la somministrazione di questionari per misurare l’acquisizione di comportamenti sicuri
- l’elaborazione di check list di valutazione basate sull’osservazione dei comportamenti nei confronti delle misure di sicurezza.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore nella stessa data – ridefinisce in modo organico il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. Tra le novità di maggiore impatto per le istituzioni scolastiche vi è la distinzione, ora esplicita e vincolante, tra due adempimenti distinti: la verifica dell’apprendimento e la verifica dell’efficacia della formazione che rispondono a logiche, tempi e strumenti differenti.
La verifica dell’apprendimento è disciplinata dall’art. 37, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008 ed è “obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Si effettua al termine del percorso formativo attraverso test, colloqui o prove pratiche e attesta l’avvenuta acquisizione dei contenuti da parte del lavoratore.
La verifica dell’efficacia della formazione, invece, va condotta “a una certa distanza di tempo dal termine del corso”, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nell’Accordo si chiarisce che “la valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale” (parte IV, punto 7 dell’Allegato A).
Ricordiamo che la mancata verifica dell’efficacia rende giuridicamente incompleto il percorso formativo, con le conseguenti possibili implicazioni sanzionatorie a carico del datore di lavoro.
Per effettuare questa verifica, l’Accordo individua tre strumenti operativi: