- il problema delle eventuali interferenze fra le azioni del dirigente e le competenze degli organi collegiali;
- la facoltà, per il Direttore dell’USR, di ridefinire il punteggio relativo a un solo obiettivo, e non a tutti, in caso di mancato raggiungimento, da parte del dirigente scolastico valutato, del livello minimo di target per cause non imputabili direttamente a quest’ultimo.